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cronaca

Concessione della sospensione condizionale della pena per una seconda volta a seguito dell’estinzione del reato

La Corte di Cassazione, Sez. I Pen., ha emesso una interessante e degna di nota sentenza in punto sospensione condizionale della pena.

La Suprema Corte ha lapidariamente introdotto il principio di diritto secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Milano, in qualità di Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

Il provvedimento fondava il rigetto dell’istanza sulla considerazione che il giudice di merito aveva ampiamente valutato la concessione del beneficio e che il Giudice dell’esecuzione non poteva intervenire su tale giudizio che doveva essere oggetto di rituale impugnazione dalla parte dell’Ufficio di procura.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano denunciando la violazione dell’art.168 c.p. Il Procuratore Generale evidenziava come si verteva in ipotesi di revoca del beneficio ai sensi dell’art.168, ultimo comma c.p., avendo il condannato beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro titolo esecutivo, con superamento del limite dei due anni di reclusione.

La Corte di Cassazione, Sez. I Pen., ha ritenuto il ricorso inammissibile ed ha affermato che al momento della concessione del beneficio di cui si è invocata la revoca, cioè al momento dell’emissione della seconda condanna con sospensione condizionale della pena, il reato oggetto della prima condanna, per cui era già stata concessa la sospensione condizionale della pena, presupposto legittimante la richiesta di revoca, era estinto ai sensi dell’art.167, c.1 c.p..

L’imputato era, infatti, stato condannato con sentenza emessa negli anni ’90 alla pena di mesi 6 di reclusione, pena sospesa. Il reato era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art.167 c.p. nell’anno 2012. Con successiva sentenza emessa nel 2015 l’imputato è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa.

La seconda condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, supera i limiti stabiliti dall’art.163 c.p.

Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che la sospensione condizionale della pena, intervenuta molto tempo dopo ben poteva essere concessa dal giudice della cognizione ai sensi dell’art.163 c.p. e pertanto la stessa non doveva essere revocata come richiesto dall’Ufficio ricorrente.

 

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