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La prescrizione del diritto di accettare l’eredità

Fonte: studiocataldi.it

Prescrizione del diritto all’accettazione dell’eredità: l’art. 480 c.c.

Il sistema successorio adottato nel nostro ordinamento prevede che l’eredità si acquisti con l’accettazione (art. 459 cc). Con la morte del de cuius ha luogo la cosiddetta vocatio che attribuisce al delato vari poteri (art. 460 cc) e il diritto di accettare l’eredità.

Ai sensi del primo comma dell’art. 480 cc “Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni“. Il meccanismo delineato dal nostro codice civile non prevede, in linea generale, un automatismo successorio ma il delato resta libero di esercitare o meno il diritto di accettare l’eredità e dunque di manifestare o meno la propria volontà di acquisire la qualità di erede.

Questa possibilità di scelta non può protrarsi ad libitum ma, come tutti i diritti disponibili, il mancato esercizio per un certo periodo di tempo ne determina l’estinzione per prescrizione. Nel caso di specie questo lasso di tempo è quello ordinario decennale e decorre dall’apertura della successione, con le eccezioni previste dallo stesso art. 480 cc. co.2

Accettazione ope legis

Innanzitutto occorre precisare che la prescrizione non opera in relazione a quelle ipotesi tipiche in cui l’acquisto dell’eredità avviene non a seguito di una manifestazione di volontà, sia essa espressa o tacita, ma ope legis, ossia sulla base di meccanismi legali che ricollegano gli effetti dell’accettazione al verificarsi di specifiche fattispecie. Ne è un chiaro esempio il possessore dei beni ereditari che non provvede alla redazione dell’inventario nel termine di cui art. 485 co.1 c.c.: il comma successivo ricollega in maniera automatica a questa omissione gli effetti di un’accettazione pura e semplice.

Prescrizione o decadenza

Nonostante la rubrica dell’art. 480 e il testo stesso della norma parlino espressamente di prescrizione in relazione al diritto di accettare l’eredità, da più parti è stata messa in dubbio la sussumibilità della norma contenuta nella disposizione in commento all’istituto della prescrizione (art. 2934 cc), dovendosi invece far riferimento a quello della decadenza (art. 2964 cc).

Le conseguenze rispetto all’una o l’altra posizione sarebbero non di poco conto a partire dalla rilevabilità d’ufficio di questo fatto estintivo, che è dal codice esclusa per la prescrizione. La giurisprudenza maggioritaria è orientata verso il rispetto del dato letterale e ritiene che quello previsto dall’art. 480 sia un termine ordinario di prescrizione. Ciononostante, si palesano alcune peculiarità dovute alla circostanza per cui, come ribadito in diverse occasioni dalla Cassazione “al termine di prescrizione, previsto dall’art. 480 c.c. per l’accettazione dell’eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell’interruzione e della sospensione (v. Cass. n. 1393/1962)”.

Decorso del termine di prescrizione

Il secondo comma dell’art. 480 individua il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione e in particolar modo afferma “Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”

La scelta del legislatore di ancorare il dies a quo alla fase iniziale del fenomeno successorio, ossia all’apertura risponde certamente all’esigenza di garantire una continuità nelle vicende dei rapporti giuridici. Ne consegue, tuttavia, che il termine di prescrizione inizia a decorrere indipendentemente dal titolo della vocazione. Si ritiene infatti che la coesistenza di una delazione legittima e una delazione testamentaria non dia luogo a due distinti diritti di accettazione, ciascuno con un proprio termine di prescrizione, ma il termine di cui al primo comma dell’art. 480 decorre unitariamente dalla morte del de cuius. Pertanto la scoperta successiva di un testamento non rende “configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione” (Cass. 12575/2000).

A questa regola generale lo stesso art. 480 individua due eccezioni: l’istituzione condizionale, nel qual caso il termine decorre dal verificarsi della condizione, e l’accertamento giudiziale della filiazione. In questo caso, l’ultimo periodo del secondo comma aggiunto dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, fa iniziare il termine dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Sospensione per i chiamati ulteriori

L’approccio unitario al decorso del termine di prescrizione si manifesta anche in relazione alla posizione dei cosiddetti chiamati ulteriori. Parliamo di quei soggetti che saranno chiamati ad accettare l’eredità solo in subordine ad altri delati, ma anche per loro il diritto ad accettare l’eredità inizia a prescriversi in ogni caso dall’apertura della successione, dunque, anche in assenza di una vera e propria vocazione nei loro confronti.

L’ultimo comma dell’art. 480, tuttavia, prevede un’eccezionale ipotesi di sospensione dalla prescrizione all’accettazione dell’eredità per i chiamati ulteriori qualora i precedenti chiamati dopo l’accettazione abbiano in qualche modo perduto l’acquisto ereditario (ad es. a seguito di una sentenza di annullamento del testamento). In questo caso il termine di prescrizione resterà sospeso per tutto il periodo intercorrente tra l’accettazione da parte dei precedenti chiamati e il venir meno del loro acquisto; riprenderà a decorrere dal momento in cui avranno effettivamente il potere di accettare l’eredità.