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Nel labirinto dell’art. 4-bis o.p.: guida pratica per il “condannato ostativo” all’accesso a permessi premio e misure alternative alla detenzione dopo le sentenze costituzionali n. 253/2019 e 32/2020 (e in attesa di ulteriori sviluppi).

Fonte: giurisprudenzapenale.com

L’art. 4-bis o.p. (legge 26.07.1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario) è da sempre fonte di numerose questioni interpretative.

Gli innumerevoli interventi normativi di modifica succedutisi nel tempo, già nella immediatezza della sua entrata in vigore, si sono sempre caratterizzati per l’ampiamento sia degli elenchi dei “delitti ostativi”, sia delle “condizioni ostative” e, conseguentemente, delle tipologie soggettive di condannati o internati ai quali possono applicarsi le varie preclusioni all’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione.

La Corte Costituzionale ha più volte descritto le modifiche introdotte «come non sempre tra loro coordinate, accomunate da finalità di prevenzione generale e da una volontà di inasprimento del trattamento penitenziario, in risposta ai diversi fenomeni criminali di volta in volta emergenti», facendo sì che «l’art. 4-bis o.p. ha così progressivamente allargato i propri confini, finendo per contenere, attualmente, una disciplina speciale relativa, ormai, a un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati» (sentenze n. 253 del 2019, n. 188 del 2019, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014).

Ben può dirsi, quindi, che lo stratificarsi delle variazioni normative nel tempo intervenute ha reso oggi la conformazione della disposizione effettivamente simile ad un labirinto all’interno del quale può sembrare financo difficile comprendere quali siano i numerosi ostacoli da affrontare per trovare quella via d’uscita rappresentata dalla progressiva conquista, per il detenuto, di sempre maggiori spazi di libertà extramurari.

Le recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 e n. 32 del 2020, entrambe con soluzioni di favore per i “detenuti ostativi”, hanno contribuito sensibilmente alla rimodulazione di alcune delle direzioni da seguire per un corretto percorso interpretativo di applicazione della disposizione, incidendo a volte anche sulle scelte difensive che il diretto interessato è chiamato a valutare.