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Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite

Fonte: giurisprudenzapenale.com

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 50696 erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto relativamente ai rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni:

1 – se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente;

2 – se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.

All’esito dell’udienza del 16 luglio, le Sezioni unite hanno adottato le seguenti soluzioni:

1 – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;

2 – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio; il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità.