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In quali circostanze lasciare il tetto coniugale non è né reato né illecito civile

Fonte: diritto.it

Abbandonare il coniuge può costituire un illecito civile e penale, però non sempre.

Dipende dal caso in questione e da come si sono svolti i rapporti tra gli stessi.

Nei doveri del matrimonio, non è compreso abitare con una persona violenta o con la quale non si ha più un legame affettivo.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare scatta quando il coniuge abbandonato non ha i mezzi economici per vivere.

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. n. 12241/20) si è soffermata sul primo dei due aspetti, e sul rischio che in seguito a separazione si subisca il cosiddetto addebito della stessa.

In che cosa consiste l’abbandono del tetto coniugale

Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza oppure senza un partner diverso.

Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all’altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata, anche se non ancora formalizzata da un’istanza al giudice, oppure in presenza di giusta causa.

Sono esempi di giusta causa, purché precedenti l’abbandono, la violenza fisica o verbale nelle mura domestiche, il tradimento del coniuge convivente, il trasferimento della sede di lavoro in luogo lontano dalla dimora abituale, l’insoddisfazione sessuale, ma anche una più generica incompatibilità di carattere, incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della convivenza.

Il coniuge può chiedere alla forza pubblica di constatare il fatto con un verbale per abbandono del tetto coniugale, reato penalmente perseguibile dietro querela della persona offesa (art. 570 c.p.).

La giurisprudenza ha rilevato l’incongruenza della norma con le innovazioni del diritto di famiglia:

Introduzione del divorzio per il quale non sono richieste motivazione o giusta causa.

Facoltà del coniuge di lasciare senza conseguenze legali, civili o penali, la casa coniugale dopo pochi giorni con una semplice comunicazione scritta non motivata o sindacabile al coniuge e/o deposito di un’istanza di separazione in tribunale.

Sproporzione evidente delle conseguenze civili e penali per l’inosservanza di tale prassi, con un abbandono improvviso e non preannunciato della casa coniugale, e il potenziale danno arrecato al coniuge da un mancato preavviso che, rispettando le norme, si tradurrebbe in un tempo tecnico di qualche giorno.

Imprescidibilità, e conseguente obbligatorietà, dell’accertamento della causa di abbandono per verificare la sussistenza del reato e del profilo penale con indagini sulla sfera intima e privata del coniuge lesìve della dignità e privacy, in particolare dopo le tipizzazioni di giusta causa nelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione non strettamente legate alla condotta dei querelanti all’esterno delle mura domestiche.

La domanda posta alla Suprema Corte di Cassazione

Alla Corte è stata posta una domanda allo stesso tempo semplice e interessante.

In caso di abbandono del tetto coniugale, quando non scatta l’addebito?

La Corte ha ricordato che si può parlare di responsabilità di uno dei coniugi per la fine del matrimonio, vale a dire l’addebito, se il suo comportamento sia stato la reale causa della intollerabilità della convivenza.

La colpa per la separazione e il successivo divorzio si attribuisce a chi viola le regole matrimoniali del codice civile a meno che non risulti che la coppia fosse in crisi per altri motivi.

Alla luce di questo, anche il tradimento può essere un comportamento lecito quando risulta che l’unione tra i coniugi era interrotta.

Ad esempio, una crisi pregressa, un clima di violenze in famiglia, l’abbandono del tetto coniugale o anche un altro tradimento.

Gli stessi principi valgono in tema di abbandono del tetto coniugale.

Esempio

Caia subisce delle violenze dal marito.

Un giorno, decide di andare via di casa e di trasferirsi dai suoi genitori.

Lascia un biglietto al marito dicendogli che non vuole più ritornare a vivere con lui.

L’uomo, nella successiva causa di separazione, chiede l’addebito a carico della moglie per averlo lasciato.

Il giudice non accoglie la sua richiesta.

L’abbandono del tetto coniugale è stato giustificato dalla necessità di tutelare la sua integrità fisica e, in secondo luogo, da una pregressa rottura della comunione spirituale e materiale determinata dal comportamento dell’uomo.

Coppia litiga e abbandono del tetto coniugale

Se la coppia litiga di continuo e la convivenza è diventata intollerabile, il coniuge può andare via di casa senza subire l’addebito.

Questo è il chiarimento della Suprema Corte di Cassazione.

Quello che conta è che il reale motivo della rottura del matrimonio non sia stato l’abbandono del tetto coniugale ma una causa pregressa.

Siccome il fatto di non andare più d’accordo è indice di una crisi in atto, chi scappa non può essere considerato responsabile per la separazione e il divorzio della coppia.

In presenza di simili circostanze, il fallimento della convivenza non può essere imputato  in modo esclusivo a una delle parti quando manca la costruzione di un progetto di coppia e di vita matrimoniale.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che tra i coniugi era da subito emersa, nella breve esperienza matrimoniale, una mancata costruzione da parte di entrambi di un “rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione”.

La causa del fallimento della convivenza non era imputabile esclusivamente alla donna.

In relazione all’assegno di mantenimento, i giudici hanno ridotto la somma riconosciuta in primo grado, tenendo conto delle consistenti risorse finanziarie delle quali la moglie poteva godere.

In relazione all’abbandono della casa familiare, la Cassazione ha rilevato che l’allontanamento della moglie era avvenuto quando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era verificata in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, che si erano rivelati non idonei a costruire  un progetto di vita matrimoniale.

L’abbandono del tetto coniugale è consentito quando la coppia è “scoppiata”, ma se il coniuge che va via fa mancare all’altro il denaro per vivere commette il reato di violazione degli obblighi familiari.

In presenza di simili circostanze, si potrà abbandonare casa inviando lo stesso un assegno mensile all’ex almeno sino a quando non sia in grado di fare fronte alle spese per conto suo.