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Risarcimento danni a favore di un docente per immissione in ruolo tardiva

Fonte: orizzontescuola.it

Quando l’assunzione si concretizza in ritardo a causa di un provvedimento illegittimo il Ministero dell’Istruzione, è obbligato al risarcimento dei danni patiti dalla docente, rimasta disoccupata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 dicembre 2019 – 4 agosto 2020, n. 16665 Commento a cura di Avv. Domenico Naso

La Cassazione osserva che ove è incontestato che il docente deve essere immesso in ruolo, secondo le regole di disciplina delle assunzioni proprie di quell’anno scolastico ed è da escludere l’esistenza di una qualche discrezionalità nel decidere se e come assumere nel caso concreto, sicché le regole poste, attraverso i decreti ministeriali, per indirizzare l’operato degli uffici, sono necessariamente vincolanti».

Ne deriva un danno da responsabilità contrattuale» prevista dall’articolo 1218 del Codice Civile.

Per i giudici, poi, è pacifico che «la violazione di obblighi di assunzione da parte della pubblica amministrazione comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento», e quindi «poiché gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, onera il Ministero a dimostrare l’esistenza di una causa ad esso non imputabile», e in mancanza all’integrale risarcimento del danno.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che «la mancata realizzazione degli effetti – immissione in ruolo– che il Ministero aveva l’obbligo di determinare» fa sorgere dunque «il diritto del lavoratore dell’obbligazione a ricevere il risarcimento in forma specifica o per equivalente», e «l’intervenuto riconoscimento – costitutivo – della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro fa retroagire la parte dei diritti così riconosciuti ex tunc fino al momento in cui la pubblica amministrazione doveva porre in essere il comportamento cui essa era obbligata e non lo ha fatto.

Sul fronte del «risarcimento del danno», osservano i giudici, «mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all’offerta della prestazione ex articolo 1217 del Codice Civile, chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla pubblica amministrazione nell’assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione».

E «rispetto a tale danno si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente è disoccupato», e, pertanto, «tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione».

Di conseguenza, «il danno, dal punto di vista economico, consiste, oltre che in eventuali costi secondari – esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative, ad esempio –, nel fatto che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla pubblica amministrazione, oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all’obbligo di immissione in ruolo».

Pertanto, secondo la Cassazione va accolta la richiesta risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti del Ministero dell’Istruzione, essendo evidente il pregiudizio subito, come testimoniato anche dalla «indennità di disoccupazione» percepita poiché rimasta «medio tempore senza lavoro».

Il lavoratore, pertanto, può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla pubblica amministrazione ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 del Codice Civile, ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell’assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori».

La Cassazione conclude affermando il seguente principio:

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto /’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell’assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori»;
4. nulla è a disporsi quanto alle spese, perché la Ru. non ha presentato rituale e tempestivo controricorso, né ha svolto, dopo la costituzione in giudizio, alcuna ulteriore attività difensiva, essendo limitata al deposito di un’istanza -irrilevante a tal fine – di riunione ad altro procedimento, peraltro non accolta