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Il processo civile e la sua sospensione, interruzione ed estinzione

Fonte: diritto.it

L’iter di un giudizio, secondo il codice di procedura civile, potrebbe incontrare degli ostacoli.

A questo proposito esistono diverse ipotesi.

Nel libro secondo, dedica l’intero capo VII del titolo I alla sospensione, all’interruzione e all’estinzione del processo.

La sospensione del processo

La sospensione del processo è disciplinata dagli articoli da 295 a 298 del codice di procedura civile e determina un fermo delle attività processuali, nella prospettiva di una ripresa delle stesse.

Secondo l’articolo 295 del codice di procedura civile, la sospensione del processo si rende necessaria ed è disposta dal giudice, quando lo stesso o un altro giudice debba risolvere in modo preliminare una controversia e da una sua definizione dipende la decisione della causa.

Ad esempio, se sia stato presentato un ricorso per la ricusazione del giudice, oppure, se venga sollevata una questione di costituzionalità.

Se dovessero sussistere giustificati motivi, la sospensione può anche essere disposta su istanza delle parti.

In presenza di simili circostanze, il giudice può stabilire che il processo resti sospeso per un’unica volta e per massimo tre mesi.

La prosecuzione del processo sospeso

Attraverso il provvedimento di sospensione il giudice fissa anche la data dell’udienza con la quale il processo proseguirà.

Se questo non accade, le parti ne devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione, o per meglio dire, dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa che ha comportato il fermo delle attività processuali.

Quando la sospensione deriva da richiesta delle parti, l’istanza di fissazione di un’altra udienza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L’articolo 298 del codice di procedura civile, precisa che durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

Precisa anche che la stessa interrompe i termini, che ricominciano a decorrere dal giorno dell’udienza con la quale il processo riprende.

L’interruzione del processo

L’interruzione ha luogo se si dovessero verificare determinati eventi elencati agli articoli 299, 300 e 301 del codice di procedura civile, vale a dire, la morte o la perdita della capacità prima della costituzione, la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace, la morte o altro impedimento del procuratore.

Nel primo caso il processo è interrotto, se non si siano costituite in modo volontario o vengano citate in riassunzione le persone che lo devono proseguire.

Nel secondo caso il processo viene interrotto a seguito della relativa dichiarazione in udienza o notifica alle parti da parte dell’avvocato difensore, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione delle persone che sono legittimate a proseguirlo.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento, mentre se l’evento colpisce il contumace, il processo si interrompe quando il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte o è notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica.

In caso di morte o altro impedimento del procuratore, come la sua radiazione o sospensione, il processo si interrompe dal giorno dell’evento.

L’articolo 301 del codice di procedura civile, precisa che non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia alla stessa.

Nei casi di interruzione, la costituzione per proseguire il processo si può verificare all’udienza o secondo quello che si prevede per la costituzione del convenuto.

Se non è fissata nessuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale, la fissazione dell’udienza, notificando alle altre parti sia il ricorso sia il decreto.

In caso di morte della parte, il ricorso in riassunzione deve contenere gli estremi della domanda e la notificazione, entro un anno dalla morte.

Si può fare in modo collettivo e impersonale agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

Il codice precisa che, se ci sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche a loro.

Se il processo non è proseguito né riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, si estingue.

L’estinzione del processo

Il codice di procedura civile, agli articoli da 306 a 310, disciplina le ipotesi di autentica estinzione del processo.

L’estinzione per rinuncia agli atti si verifica se c’è una rinuncia agli atti del giudizio proposta da una o più parti e accettata senza riserve o condizioni dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione vengono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali in modo verbale all’udienza, oppure, con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

L’estinzione per inattività delle parti si verifica se, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si sia costituita entro i termini stabiliti.

Il codice prevede che se, dopo la costituzione, il giudice, nei casi previsti dalla legge, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, in circostanze contrarie si estingue.

Allo stesso modo, il processo si estingue se, quando viene riassunto, nessuna delle parti si sia costituita o se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Infine, il processo si estingue per inattività delle parti anche quando quelle alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia autorizzato dalla legge a fissarlo in misura non inferiore a un mese né superiore a tre.

L’estinzione del processo non estingue l’azione ma rende esclusivamente inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate durante il processo e delle pronunce che regolano la competenza.

L’articolo 310 del codice di procedura civile, stabilisce che le prove raccolte vengono valutate dal giudice come argomenti di prova e che le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno in precedenza pagate.