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Azienda non reintegra lavoratore: riconosciuto il danno professionale

Fonte: brindisireport.it

Riconosciuto a un lavoratore il danno professionale dovuto al tempo trascorso alla mancata ottemperanza all’obbligo di reintegrazione, ordinato dai giudici del Lavoro del tribunale di Brindisi, sia da parte del giudice monocratico del primo grado per la decisione nella fase a cognizione piena, sia nella precedente fase a cognizione sommaria. E’ destinata a fare giurisprudenza una sentenza emessa qualche giorno fa dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione Lavoro, nei confronti di un lavoratore della Revisud, ditta metalmeccanica di Brindisi, assistito dall’avvocato Giacomo Greco del foro di Brindisi, e sostenuto dal sindacato Cobas di Brindisi. 

“La sentenza – commenta il segretario provinciale del sindacato Cobas, Roberto Aprile – dà forza al valore costituzionale del diritto al lavoro pesantemente attaccato nel corso di questi anni, anche attraverso leggi che si sono dimostrate estremamente limitate nella difesa di questo diritto. Proprio in virtù della Costituzione il tribunale di Lecce ha voluto rafforzare il diritto alla tutela dei lavoratori illegittimamente licenziati. Non è solo questione economica quella riconosciuta al lavoratore ma che è la violazione del diritto al lavoro unitamente al significato affidatogli dalla Costituzione che è quello della dignità personale, di un inserimento nella società, di un sostegno dignitoso alla propria famiglia”. 

Il lavoratore era stato licenziato nell’ ottobre del 2016 attraverso una procedura di licenziamento collettivo avallata dai segretari di altre organizzazioni sindacali, nei confronti di sette dipendenti. Da allora uno di questi lavoratori ha risolto la propria posizione con la mobilità perché prossimo alla pensione, tre sono stati reintegrati senza passare di fatto per le vie legali mentre gli altri tre, avendo impugnato il licenziamento per vie legali perché ritenevano forzati i criteri e le modalità per i quali erano stati licenziati,  hanno avuto ragione dal Tribunale di Brindisi che ha disposto in breve tempo la reintegra annullando il licenziamento per i palesi vizi di sostanza della procedura di licenziamento collettivo. 

Roberto Aprile davanti al Comune di Brindisi-2

“Il sindacato Cobas – si legge ancora nella nota a firma di Roberto Aprile – ha sostenuto i lavoratori contribuendo a portarli a vincere in tribunale e ad ottenere sentenza di reintegro. I giudici del lavoro della Corte di Appello di Lecce, nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione per casi di specie, nella sentenza hanno evidenziato che il danno da inottemperanza dell’obbligo di reintegrazione al lavoro costituisce un danno ulteriore rispetto a quello derivante dal licenziamento illegittimo e quando è sussistente è suscettibile di autonomo risarcimento. La Corte di Cassazione ha definito che laddove vi sia un ordine giudiziale disatteso, l’omessa reintegrazione rappresenta la massima forma di demansionamento, che può essere valutata unitamente ad altri elementi”. 

In un passaggio significativo della sentenza della Corte d’ Appello di Lecce si legge che: “il termine ‘reintegrazione’ afferisce al concetto giuridico di ‘restitutio in integrum’: vuol dire riportare nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, economici e non economici.  L’integralità della posizione da ripristinare è rafforzata dall’utilizzo della espressione ‘reintegrazione nel posto di lavoro’, che esclude ogni dubbio sul fatto che la ricostituzione debba riguardare tutta la posizione del lavoratore e non solo i profili retributivi”.

“La regola per cui il lavoratore ha diritto – si legge ancora nella sentenza – in corretta esecuzione del contratto di lavoro, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, si fonda sui principi costituzionali e trova riscontro nella giurisprudenza che ravvisa profili di illegittimità in quei comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore venga pagata la retribuzione, senza tuttavia che sia consentito l’espletamento della prestazione. Ciò in quanto il lavoro non è solo uno strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale”.

“A dire la verità – commenta ancora Roberto Aprile – non davamo per scontato il riconoscimento del danno professionale in favore del lavoratore in quanto, molto spesso, è assai complesso definire il perimetro entro il quale il danno può essere riconosciuto. Invece siamo stati piacevolmente sorpresi da questa sentenza che definiremmo esemplare nei contenuti visto il richiamo autorevole dei giudici del lavoro della Corte di Appello di Lecce ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana che non lascia spazio a nessuna altra interpretazione. Purtroppo di casi come questi in Italia ce ne sono parecchi ovvero di lavoratori licenziati illegittimamente, reintegrati dai tribunali del lavoro con sentenze chiare e nette, ai quali le aziende, piuttosto che reintegrarli di fatto e riconoscere i propri errori e i propri limiti, continuano a pagare gli stipendi, emettere regolari buste paga e a versare i contributi previdenziali a favore dei lavoratori”.

“Auspichiamo che nel futuro questa sentenza – conclude il sindacalista – possa diventare un precedente importante per gli altri due lavoratori della Revisud reintegrati (ma non di fatto) affinché anch’essi possano trovare giustizia per il riconoscimento del danno professionale. Speriamo che le aziende, prima di fare allegri pensieri ad operazioni di questo tipo, ci pensino due volte per evitare di esporsi inutilmente a conteziosi che le vedrebbero perdenti nelle aule dei tribunali del Lavoro, al netto delle conseguenze economiche che ne potrebbero derivare”.“