la voce a Sud

Testata giornalistica online – attualità, cronaca, notizie, cultura, storia, gastronomia, spettacoli, informazioni, aggiornamenti ed eventi in Puglia

Giurisprudenza

LA CORTE COSTITUZIONALE ELIMINA IL DIVIETO ASSOLUTO DI PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO PER I REATI DI RESISTENZA E OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale nella parte in cui escludeva in modo assoluto la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., ossia violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, che aveva contestato la rigidità della norma: il divieto automatico impediva infatti al giudice di valutare caso per caso la concreta offensività della condotta, anche quando il fatto risultava minimo o privo di reale lesività. Secondo il giudice rimettente, tale automatismo violava i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, poiché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse tra loro e imponeva la prosecuzione dell’azione penale anche per episodi marginali.Accogliendo queste argomentazioni, la Consulta ha ritenuto la questione fondata e ha quindi eliminato il riferimento agli artt. 336 e 337 c.p. dal terzo comma dell’art. 131-bis. Da ora in avanti, anche nei procedimenti per resistenza o violenza ai danni di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, il giudice potrà valutare liberamente la tenuità dell’offesa e dichiarare la non punibilità quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma. La decisione restituisce così al giudicante un margine di discrezionalità che era stato completamente precluso dalla scelta legislativa, riaffermando la necessità che la risposta penale sia sempre calibrata sulla concreta gravità del fatto e non condizionata da automatismi incompatibili con i principi costituzionali.

Caterina Sollazzo

GIORNALISTA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.