REATI TRIBUTARI E CONFISCA DELLA “PRIMA CASA ”: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI DI sequestrabilità DELL’UNICO IMMOBILE DEL DEBITORE
Con la sentenza n. 34485 del 22 ottobre 2025 (udienza del 26 settembre 2025), la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione – Presidente Di Nicola, Relatore Gai – è tornata a pronunciarsi sul tema della confisca e del sequestro preventivo dell’immobile di proprietà del debitore, in particolare in relazione alla cosiddetta “prima casa” nei procedimenti per reati tributari.La Suprema Corte ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti decisioni, ribadendo che il limite all’espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 602/1973 – introdotto dal d.l. 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) – vale esclusivamente nei confronti dell’Erario per debiti tributari. Tale tutela, precisa la Corte, non si estende né ad altri creditori, né alle ipotesi di confisca penale, diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo finalizzato a tale confisca.La Cassazione sottolinea inoltre una distinzione concettuale importante: il limite riguarda “l’unico immobile di proprietà del debitore” e non genericamente la “prima casa”. Si tratta, infatti, di un criterio che fa riferimento al patrimonio complessivo del debitore, e non alla destinazione abitativa o alla natura dell’immobile.Pertanto, il semplice fatto che l’immobile oggetto del provvedimento sia la “prima casa” non è sufficiente per invocare la norma di impignorabilità, poiché il debitore potrebbe comunque possedere altri beni immobili.Infine, la Corte ribadisce che la disposizione dell’art. 76 non introduce un principio generale di impignorabilità dell’abitazione principale, ma si limita a disciplinare le espropriazioni immobiliari promosse dal fisco per debiti tributari, restando estranee le misure di natura penale, come la confisca o il sequestro preventivo.
📍In sintesi, la Cassazione riafferma che:il limite all’espropriazione immobiliare riguarda solo l’azione dell’Erario;esso si riferisce all’unico immobile di proprietà del debitore, non alla sua “prima casa”;la norma non trova applicazione nei procedimenti penali relativi a confisca o sequestro preventivo.Una pronuncia che conferma la linea rigorosa della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra tutela della proprietà e misure patrimoniali penali nei reati tributari.
