CASSAZIONE: NO AL RISARCIMENTO PER DANNO MEDIATICO NELL’ INGIUSTA DETENZIONE
📍La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 965 del 12 gennaio 2026, si è pronunciata sulla possibilità di ottenere un risarcimento per danno mediatico – il cosiddetto “strepitus fori” – in caso di ingiusta detenzione.📍
Secondo la quarta sezione penale, non è possibile includere nel risarcimento un danno esistenziale legato al clamore mediatico, perché tale pregiudizio non è distinto da quello già causato dalla privazione della libertà personale, di per sé sufficiente a incidere sulle abitudini di vita della persona. Perché lo strepitus fori possa essere preso in considerazione, la diffusione della notizia deve superare le modalità ordinarie di informazione, raggiungendo un ampio pubblico e presentando in modo assertivo la presunta responsabilità penale dell’interessato. Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato che l’unico articolo allegato riguardava una testata a diffusione limitata e riportava che l’imputato era già stato scarcerato, non configurando quindi un pregiudizio mediatico aggiuntivo. La Cassazione ha confermato che la valutazione del danno mediatico spetta al giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo un principio chiaro: il clamore della stampa non genera automaticamente un diritto a un risarcimento aggiuntivo.
