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Erchie : Misure di prevenzione igienico sanitaria, misure in materia di spostamenti, eventi, cerimonie, sport, scuola, università, concorsi e esami

fonte comune di Erchie

E’ pubblicato sulla GU n 97 dell’11 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 le cui disposizioni si applicano su tutto il territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Cessa l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn 8, 9, 11, 22 Marzo e 1 Aprile e si continuano ad applicare le misure di contenimento piu’ restrittive adottate dalle Regioni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA di cui all’allegato 4


a) lavarsi spesso le mani e si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI di cui all’allegato 5

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

         a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

         b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

         c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

MISURE IN MATERIA DI SPOSTAMENTI , EVENTI, CERIMONIE, SPORT, SCUOLA, UNIVERSITA’ , CONCORSI, ESAMI

– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,contattando il proprio medico curante;
– e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’;
 e’ fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
– e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
– non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le sedute di allenamento di tutti gli atleti all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo; sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
– sono sospese le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
 Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
– sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.
– le Universita’ e le Istituzioni scolastiche , successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
– le assenze maturate dagli studenti  non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’ ai fini delle relative valutazioni;
– sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
– sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– sono sospesi gli esami di idoneita’ presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione è disposta la proroga dei termini;
– e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
– l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’, lungo degenza, RSA e’ limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

MISURE IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA

Ferme restando le disposizioni di cui sopra chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre, e’ tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verra’ utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
– I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche’ nel caso  in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
 Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita’ di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco . In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
Le dichiarazioni false relative al domicilio sono segnalate all’Autorità Giudiziaria e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario sono a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
– Chi rientra in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatico è obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgera’ il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Vale quanto sopra per le false dichiarazioni .
Chi rientra in Italia osserva :
– lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
– il divieto di contatti sociali;
– il divieto di spostamenti e viaggi;
-l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita’ di sorveglianza;
-in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanita’ pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

 sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nelri spetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto;
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono venderesolo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
– gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
– restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– il Presidente della Regione Puglia ha disposto la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale,
– la modalita’ di lavoro agile per il lavoro pubblico puo’ essere applicata dai datori di lavoro pubblico privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
 stesse raccomandazioni valgono per le attivita’ professionali che assumono protocolli di sicurezza anti-contagio, incentivano le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.


MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
 Le attivita’ produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.
– Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita’ consentite, anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 3, nonche’ delle filiere delle attivita’ dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali .- Il Prefetto, sentito il Presidente della regione, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ per i servizi che e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

– Sono altresi’ consentite le attivita’ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto , dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
– Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di
vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione e la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Allegato 1

allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

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