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Cassa forense: stop cartelle per contributi arretrati

Fonte: laleggepertutti.it

L’Agenzia Entrate Riscossione non riscuoterà più mediante cartelle esattoriali i ruoli di Cassa forense al di sotto dei 2.000 euro resi esecutivi al 31 dicembre 1999: troppo onerosi i costi delle procedure di recupero di questi contributi arretrati, a fronte di crediti di importo modesto e considerati, ormai, inesigibili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una nuovissima sentenza depositata oggi [1] in cui ha rigettato il ricorso proposto dall’Ente di previdenza degli avvocati contro l’annullamento di un decreto ingiuntivo del valore di 35mila euro emesso nei confronti di un professionista e già annullato dalla Corte d’Appello.

Secondo la Cassazione, nonostante il carattere obbligatorio della contribuzione previdenziale degli iscritti, i crediti vantati dalla Cassa forense hanno natura privatistica e vanno riscossi in base alle misure ordinarie di recupero previste per i soggetti privati, senza possibilità di ricorrere all’intervento dell’Agente di riscossione. È irrilevante in questo senso l’inclusione di Cassa forense nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che compongono il “conto consolidato” dell’Istat, come anche la vigilanza del ministero ed i controlli operati dalla Corte dei conti.

Decisiva nella decisione della Corte è stata la considerazione della norma sopravvenuta con la legge di stabilità 2013 [2] che, per i crediti di basso importo, ha previsto l’annullamento e il discarico automatico dei ruoli in cui erano stati iscritti questi contributi previdenziali, nonostante nella vicenda l’Agente di riscossione (all’epoca dei fatti, Equitalia Nord) non fosse incorso in alcuna decadenza.

«I crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati», dispone la norma, che ad avviso della Cassazione «è venuta a disciplinare, in modo definitivo, le pendenze dei ruoli accumulatesi caoticamente durante la precedente gestione dei Concessionari del servizio di riscossione, provvedendo ad eliminare inutili costi aggiuntivi ed evitare ulteriore dispersione dell’impegno richiesto agli Agenti della riscossione per l’esazione di ruoli ormai risalenti al 31.12.1999 e portanti crediti per importo inferiore ad euro 2.000».

Ma anche per i ruoli di importo superiore ai 2mila euro – osserva la Cassazione – i crediti sono «ritenuti ormai sostanzialmente inesigibili, dato il tempo trascorso», così superando anche le difese di Cassa forense che sosteneva risultassero ancora pendenti i termini per la «comunicazione di inesigibilità» [3] in quanto la legge sopravvenuta non pone distinzioni ed «è intervenuta espressamente a disciplinare il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999» sicché «il Legislatore ha inteso derogare, anche per i crediti superiori ad € 2.000,00 – iscritti nei ruoli consegnati a tutto il 31.12.1999 – alla applicazione della disciplina del discarico per inesigibilità».

Perciò – rilevano gli Ermellini – «la legge di stabilità 2013 ha inteso prendere atto realisticamente dell’inutile prosecuzione di ulteriori tentativi di attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione ed ha disposto la definitiva eliminazione di crediti iscritti a ruolo ma da ritenere ormai soltanto virtuali e come tali ostativi alla veritiera rappresentazione dei fatti contabili esposti nei bilanci degli enti creditori».

Infine, la sentenza in commento segnala che l’annullamento del ruolo e l’eliminazione contabile del credito dallo stato patrimoniale di Cassa forense «non pregiudicano in alcun modo l’esercizio da parte dell’ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall’ordinamento giuridico»; il recupero, perciò, sarà possibile con gli ordinari rimedi privatistici, ma non più con le forme coattive garantite dall’apporto dell’Agente di riscossione. Addio definitivo, quindi, alle cartelle esattoriali per i contributi previdenziali più antichi, quelli ormai risalenti al secolo scorso.

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