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Ex lavora in nero? Ha comunque diritto all’assegno divorzile

Fonte: altalex.com

Non va escluso il riconoscimento dell’assegno divorzile per la raggiunta autosufficienza economica del coniuge richiedente, in quanto si deve valutare anche l’apporto al menàge familiare, fornito da quest’ultimo durante il matrimonio.

Questo è quanto precisato dalla Cassazione, Sezione VI-I Civile, nell’ordinanza 19 febbraio – 11 giugno 2020, n. 11202 (testo in calce).

La vicenda, oggetto della sentenza in commento, riguardava una donna divorziata, la quale aveva presentato la richiesta per il riconoscimento in suo favore, dell’assegno divorzile ma tale domanda, alla quale si era opposto l’ex marito, era stata rigettata dal giudice di primo e secondo grado. In particolare, detta richiesta era stata respinta dalla Corte distrettuale, in quanto, ad avviso della medesima, mancava la prova della non indipendenza od autosufficienza economica della donna; diversamente, risultava la stessa percepiva un reddito non dichiarato, derivante da un’attività lavorativa stabile, anche se svolta in nero.

Avverso tale sentenza, la donna ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

Con la prima censura, ha denunciato la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito il quale, negandole l’assegno divorzile, lamentava che quest’ultimo non aveva tenuto presente il contributo fornito dalla donna alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell’altro coniuge in base alla durata del matrimonio.

La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, ribadendo quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui, ricoprendo l’assegno di divorzio una funzione assistenziale , nonché compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sarà necessario accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e l’impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi; dunque, occorrerà effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in relazione all’apporto fornito dal coniuge richiedente, alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in base alla durata del matrimonio, ed all’età dell’avente diritto.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte non ha condiviso la decisione del giudice di merito, il cui esame risulta incompleto, avendo quest’ultimo unicamente considerato l’autosufficienza economica dell’appellante, attrice in primo grado, senza esaminare la funzione compensativo-perequativa dell’assegno, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, come indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito competente che dovrà provvedere a valutare la domanda ed a regolamentare le spese di lite del giudizio di legittimità.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 11202/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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