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cose di giustizia

Spaccio di droga: per le sezioni Unite la lieve entità del fatto può produrre una doppia attenuante

Fonte: quotidianogiuridico.it

Con la sentenza n. 24990 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecle del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 2 settembre 2020, n. 24990

La soluzione
La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/1990
I precedenti
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2018 n. 11363La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (In motivazione, la Corte ha affermato che l’attenuante richiede, rispetto al “fatto lieve”, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18 gennaio 2011 n. 20937La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309/1990. (Fattispecie relativa alla vendita di due dosi di marijuana per la somma di euro 40,00, in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della Corte distrettuale in ordine all’esclusione del riconoscimento dell’attenuante “de qua”).
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 15 gennaio 2019 n. 5031La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 10 ottobre 2017 n. 46447La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 c.p., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituire indice per l’eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.
Cassazione penale, sez. I, sentenza 26 giugno 2013 n. 36408La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 c.p. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 5 febbraio 2019 n. 18013Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di detta attenuante in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrato dalla cessione di una dose di eroina in cambio del corrispettivo di 20 euro, ascritta all’imputato trovato in possesso di altri sei panetti della stessa sostanza).

Il caso e la questione di diritto

I giudici di legittimità erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale la Corte territoriale aveva confermato la condanna del Tribunale nei confronti del responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90 per aver venduto grammi 2,2 di hashish al prezzo di 10 euro.

L’appello era stato fondato sulla richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., esclusa dalla Corte di merito in adesione all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento di tale attenuante – che si fonda sulla rilevanza economica della violazione – si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto, già considerato di lieve entità ed inquadrato nella fattispecie dell’art. 73, comma 5, con conseguente duplicazione dei benefici sanzionatori.

Infatti, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c. p. presuppone, nei delitti determinati da motivi di lucro, che l’agente abbia conseguito un lucro di speciale tenuità ed altresì che l’evento dannoso o pericoloso sia stato di speciale tenuità, mentre il comma 5 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309/90 punisce le condotte illecite in materia di stupefacenti che si caratterizzano per la loro lieve entità.

In materia si confrontavano due orientamenti, il primo dei quali ritiene che la circostanza attenuante del conseguimento di lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si precisa in proposito che tale attenuante richiede, rispetto al “fatto lieve”, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determinerebbe una indebita duplicazione di benefici sanzionatori.

Si è anche aggiunto che la modifica della disposizione codicistica ha reso applicabile l’attenuante anche ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità raggiunto dall’imputato si coniughi la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità: per effetto di tale modifica l’attenuante in esame è di conseguenza configurabile in ogni tipo di delitto.

Altro argomento era stato individuato nel fatto che la trasformazione dell’attenuante speciale prevista dal testo originario dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in autonoma fattispecie di reato (per effetto del d. lgs. n. 146/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 10/2014) determinerebbe la applicabilità dell’attenuante comune a tale autonoma fattispecie delittuosa.

Un contrario orientamento sosteneva che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. non sarebbe applicabile ai reati in tema di stupefacenti, in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno del precetti contenuti nell’art. 73 del d.P.R.n. 309/90 costituire indice per la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.

Si è argomentato che l’attenuante in questione può essere concessa solo in una situazione caratterizzata dalla “minima offensività” del fatto, una situazione coincidente con i presupposti fattuali che condizionano il riconoscimento della fattispecie di “lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90.

Inoltre, si è aggiunto che nei reati in materia di stupefacenti l’evento non potrebbe essere in alcun caso qualificato in termini di “speciale tenuità”, atteso che le condotte contemplate e penalmente sanzionate dal d.P.R. n. 309/90 sono lesive dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla salvaguardia del sociale, alla sicurezza ed all’ordine pubblico.

La sezione aveva pertanto ritenuto, con ordinanza 10 ottobre 2019 – 17 ottobre 2019, n.42731che fosse indispensabile un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la questione: se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Esigenza condivisa dal Primo Presidente Aggiunto, che, con decreto del 19 novembre 2019 aveva conseguentemente fissato l’udienza del 30 gennaio 2020 per la soluzione della questione.

La decisione delle sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere condividere la soluzione portata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, affermando che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62 n. 4, c. p. sia applicabile ai reati in materia di stupefacenti allorchè si sia in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità; attenuante compatibile con la autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, coma 5, del d.p.r. n. 309/1990.

La decisione ha articolato una serie di motivazioni per giungere a tale conclusione.

In primis si è ricordato che con la novella del 1990 (legge 7 febbraio 1990 n. 19) l’attenuante codicistica è applicabile tanto ad un lucro di speciale tenuità che ad un danno di pari intensità senza distinguere in relazione al bene giuridico protetto, mentre in precedenza era relativa ai soli delitti contro il patrimonio.

Dopo avere ribadito, peraltro in modo pienamente condivisibile, che non ogni violazione della disciplina in tema di stupefacenti arrechi ex se un danno non qualificabile in termini di tenuità (come si ricava dall’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/1990 e dall’art. 131 bis c. p., e quindi la teorica ipotizzabilità della attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4, c. p., la Corte ha affrontato il secondo, e più delicato aspetto, della compatibilità della attenuante codicistica con l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73.

Il dato di partenza deve essere che l’ipotesi di cui sopra costituisce una autonoma ipotesi di reato, diversamente da quando era prevista come circostanza attenuante, onde rispondere alla esigenza di graduazione della pena in materia.

Tale condizione diviene il presupposto per la applicabilità anche a questo reato della attenuante codicistica, consentendo così di meglio modulare la entità finale della pena.

Tale condizione diviene il presupposto per la applicabilità anche a questo reato della attenuante codicistica, consentendo così di meglio modulare la entità finale della pena. Sul punto la decisione mette in evidenza che negare la applicabilità dell’attenuante impedirebbe altresì un possibile giudizio di bilanciamento con le eventuali aggravanti; una applicabilità che ove si fosse voluta escludere avrebbe dovuto essere espressamente prevista.

Le sezioni Unite escludono poi che la concessione della attenuante codicistica determinerebbe una duplice valutazione del medesimo elemento, stante la diversità dei presupposti necessari per la integrazione del fatto di lieve entità rispetto a quelli dell’attenuante comune.

La decisione evidenzia che la valutazione della lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell’art. 73 è relativa alla condotta, con riguardo ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, ed all’oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze), mentre la speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c. p. è collegata ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito), all’evento del reato.

In considerazione di quanto sopra è stato affermato il seguente principio di diritto:  “la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/1990“.

Riferimenti normativi:

Art. 62 n. 4 c.p.

Art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

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