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cose di giustizia

Avvocato oppone erroneamente il segreto professionale e non testimonia: per la CEDU giusto multarlo

Fonte: quotidianogiuridico.it

Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di infliggere una sanzione amministrativa di 600 euro ad un avvocato il quale, chiamato a deporre come testimone in un processo penale in relazione a vicende che vedevano coinvolti alcuni manager di una società che l’avvocato (e lo studio legale di cui faceva parte) aveva assistito fornendo delle consulenze, la Corte EDU ha escluso, sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava, come anticipato, un avvocato che, tra il 1996 e il 2014, unitamente allo studio legale di cui faceva parte, aveva fornito consulenza legale a quattro società dichiarate fallite nel 2014. A seguito dell’apertura del procedimento penale contro i precedenti amministratori delegati di tali società, l’avvocato era stato convocato come testimone ma aveva opposto il segreto professionale, sostenendo di essere ancora vincolato dal segreto professionale a meno che non fosse svincolato anche dai precedenti amministratori delegati. L’avvocato era stato quindi sanzionato amministrativamente a pagare la somma di 600 euro. Vani i ricorsi dinanzi alle giurisdizioni superiori. Egli si era quindi rivolto alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la multa inflittagli aveva leso il “privilegio” riconosciutogli dalla legge, ossia di poter opporre in quanto avvocato il segreto professionale. La Corte EDU (sentenza 19 novembre 2020, n. 24173/18), pur prendendo atto che sull’interpretazione della normativa interna vi erano stati dei contrasti giurisprudenziali, ha tuttavia rilevato che, avendo i clienti dell’avvocato rinunciato alla riservatezza, non vi era alcun diritto per quest’ultimo di astenersi dal deporre, né questi correva alcun rischio di commettere alcun reato a causa della divulgazione di informazioni nel corso della deposizione. La Corte EDU ha, inoltre, ritenuto la sanzione non eccessiva alla luce degli interessi in gioco e sufficienti le garanzie assicurate dall’ordinamento nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa. Ritenendo, pertanto, pertinenti e sufficienti i motivi forniti dai giudici nazionali, la Corte di Strasburgo ha ritenuto l’interferenza proporzionata e necessaria in una società democratica.

Corte europea diritti dell’uomo, sezione V, sentenza 19 novembre 2020, n. 24173/18

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