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Nulla la cartella di pagamento se non viene indicato il responsabile del procedimento

a Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza 8413 del 25 marzo 2021, ha ricordato  come  la formulazione del d.l. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8, comma 2, lett. c, non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere personalizzato il rapporto tra amministrazione e cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento.

A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento. La personalizzazione è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse la persona fisica appartenente all’ufficio preposta allo svolgimento del procedimento (cfr. Cass. 33565/2018).


Alla luce della normativa tributaria prima richiamata e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagmento di cui all’art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse (cfr. da ultimo Cass. 9106/2020).

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