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cronaca

Multata da agente fuori servizio: il giudice annulla la sanzione

Fonte: brindisireport.it

BRINDISI – “Illegittima e priva di efficacia” un’ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto di Brindisi, sulla base di un verbale redatto da un appartenente alle forze dell’ordine che era fuori servizio e al volante della sua auto privata, nel momento in cui è stata commessa la presunta violazione. Il giudice di pace Nicoletta Erroi ha accolto il ricorso presentato da una cittadina di 56 anni residente a Brindisi, rappresentata dagli avvocati dello studio legale dell’Adoc Uil Brindisi, Marco Elia e Marco Masi. 

La vicenda risale al gennaio 2020. La donna, alla guida della sua auto, si stava immettendo sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, direzione Bari, tramite la rampa di collegamento con la strada provinciale per Lecce. Si tratta di un tratto di strada in salita e in curva, a doppio senso, a carreggiata unica e con striscia continua di mezzeria che delimita le due corsie, impedendo il sorpasso. Un operatore delle forze dell’ordine, nel rientrare a casa dopo un turno di servizio, percorre quella stessa rampa. L’uomo, da quanto riportato nel verbale, nota un’automobilista che, in barba al divieto, sorpassa alcuni veicoli incolonnati e si immette sulla superstrada, mentre utilizzava il cellulare tenendo impegnata la mano destra. Lo stesso riesce anche ad annotare il modello e il numero di targa dell’auto. Il tutto confluisce in una relazione di servizio da cui scaturirà l’ordinanza ingiunzione emessa dalla prefettura, impugnata dalla 56enne. 

Nel ricorso vengono tacciate di “genericità ed incomprensibilità” le contestazioni mosse. La prefettura di Brindisi, costituitasi in giudizio, recepisce le controdeduzioni avanzate dall’ufficio che ha proceduto con il verbale, difendendo l’operato del personale. Il giudice dichiara dunque illegittima l’ordinanza, “in quanto affetta da vizio di insufficiente motivazione”, tenuto conto che si fonda sul verbale elevato da un operatore al di fuori dell’orario di servizio. Non è stato inoltre rispettato il principio giuridico dell’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente, “tipico del giudizio di opposizione”, in quanto “la prefettura si è limitata a richiamare le controdeduzioni del Comando”. Nel merito della vicenda, a proposito delle contestazioni mosse alla 56enne (utilizzo del telefono durante la guida e sorpasso nonostante la striscia continua di mezzeria), il giudice ritiene che “l’accertamento in parola sia frutto di una percezione sensoriale di un’attività svoltasi in un contesto di transito veicolare e, dunque, non pienamente attendibile”. 

Il giudice rimarca inoltre come non sia necessaria la querela di falso per inficiare di validità il verbale, in quanto “l’accertamento della possibile falsa rappresentazione della realtà di fatto, indipendentemente dalla querela di falso, può assumere rilievo al fine di escludere la certezza della responsabilità del preteso autore della violazione, quando l’opponente abbia dedotto di non aver commesso l’infrazione con motivi che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo in tal modo la verità presunta del verbale, come appunto risulta nella fattispecie”. Tutto ciò porta all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.“

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