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Cass. Pen., Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 669 sull’obbligo di notifica alla persona offesa dell’istanza di riesame

Fonte: iusinitinere.it


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La massima.

Il difensore dell’indagato che propone istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. non è obbligato, a pena di inammissibilità della richiesta, a notificare la stessa al difensore della parte offesa ovvero alla persona offesa personalmente, in quanto tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dal comma 3 dell’art. 299 c.p.p..” (Cass. pen., sez. III, 11.01.21, n. 669).

Il caso.

La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’indagato contro la sentenza della Tribunale di Trento, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Trento, cha aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per in delitto di cui all’art. 609-bis, c. 2, n. 1, c.p. e art. 609-ter, n. 5, c.p., non avendo il difensore dell’indagato notificato l’istanza di riesame alla persona offesa, ai sensi dell’art. 299, c. 3, c.p.p..

Il primo motivo concerneva  la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.,  il secondo riguardava  il vizio di motivazione con riferimento alle risultanze di cui alle allegazioni depositate con l’istanza di riesame e con il terzo motivo si riferiva ail vizio di motivazione con riguardo ad un provvedimento del Pubblico Ministero.

La motivazione.

Come esposto, il Tribunale cautelare ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 309 c.p.p. avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere sul presupposto che l’indagato non avesse provveduto a notificare tale istanza alla persona offesa, invocando, a tal proposito, il disposto dell’art. 299, c. 3, c.p.p..
La Corte in via preliminare richiama il dato normativo il quale stabilisce che solamente la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. La disposizione persegue un chiaro intento informativo, nel senso che la persona offesa deve essere portata a conoscenza di istanze che, se accolte, possono comportare una modificazione dello status libertatis dell’indagato, così da adottare eventuali misure comportamentali di autotutela.
La norma prevede in maniera espressa e tassativa i casi in cui, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’indagato deve notificare la richiesta al difensore della persona offesa ovvero alla persona offesa personalmente: la revoca e la sostituzione delle misura.
Non è perciò previsto che tale incombente sia imposto al difensore dell’indagato che proponga istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., per l’ovvia ed evidente ragione che tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dall’art. 299, c. 3, c.p.p.. Ne segue, secondo la Corte, che il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona non ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore delle persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa.
D’altronde, se la ratio dell’art. 299, c. 3, c.p.p. è di portare a conoscenza della persona offesa circa un’eventuale mutamento dello status libertatis dell’indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, si osserva che la persona offesa risulta già adeguatamente informata circa la modifica, la sostituzione o la cessazione della misura cautelare applicata all’indagato, ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, anche a seguito dell’accoglimento, totale o parziale, della richiesta di riesame. Inoltre i provvedimenti di scarcerazione o di cessazione della misura di sicurezza detentiva, sono sempre comunicati alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 576 c.p., c. 1, nn. 2, 5 e 5.1 e art. 577, c. 1 c.p., n. 1, e c, 2. Il Supremo collegio rileva quindi che non è possibile applicare per analogia la disposizione prevista poiché la disposizione dell’art. 299, c. 3, c.p.p., non ha carattere generale in quanto concerne solamente i casi espressamente tassativizzati dal legislatore. L’interpretazione data dal Tribunale di Trento quindi risulta contraria alla ratio della norma nonché all’orientamento di legittimità. 

La Corte di Cassazione ha quindi annullato  senza rinvio l’ordinanza impugnata.