IL TAR DI LECCE EMETTE ORDINANZA IN MATERIA DI DI OBBLIGO VACCINALE PER DIPENDENTI ASL.
Nei giorni scorsi ,a seguito di ricorso di una dipendente della ASL di Brindisi ,un medico, il Tar di Lecce ha emesso ordinanza con la quale statuisce “il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia -Lecce Sezione Seconda respinge la domanda cautelare .Condanna la ricorrente al pagamente delle spese della presente fase cautelare, così come liquidate in motivazione”. Sostanzialmente con l’ordinanza emessa in data 15 settembre il TAR ha confermato quanto precedentemente statuito con altro provvedimento e cioe’ che vi è obbligo vaccinale a carico dei dipendenti Asl e che il rifiuto a rispettare tale obbligo comporta sanzioni che riguardano sia il rapporto di lavoro sia conseguenze di ordine deontologico che possono financo giungere alla cancellazione dall’Albo professionale cui è iscritto colui che si sottrae a tale obbligo vaccinale. L’ordinanza emessa è ordinanza cautelare nella quale però il TAR “lancia un messaggio” alla ricorrente su cosa potrebbe accadere nella decisione sul merito della controversia. E’ infatti assai raro che in sede cautelare vi sia condanna alle spese del ricorrente se ciò accade tanto può derivare dalla convinzione da parte dei Giudici Amministrativi di una totale infondatezza e pretestuosità della domanda avanzata con il ricorso proposto .Quindi medici ,infermieri e personale che opera nell’ambito sanitario sono obbligati a vaccinarsi .Così sino ad ora la Giurisprudenza Amministrativa che ha anche sottolineato come in certe fasi della controversia altro sarebbe il Giudice competente.
volpe rosanna