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IL TAR DI LECCE EMETTE ORDINANZA IN MATERIA DI DI OBBLIGO VACCINALE PER DIPENDENTI ASL.

Nei giorni scorsi ,a seguito di ricorso di una dipendente della ASL di Brindisi  ,un medico, il Tar di Lecce ha emesso ordinanza  con la quale statuisce “il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia  -Lecce Sezione Seconda  respinge la domanda cautelare .Condanna la ricorrente al pagamente delle spese della presente fase   cautelare, così come liquidate in motivazione”. Sostanzialmente con  l’ordinanza emessa  in data 15 settembre il TAR ha confermato quanto precedentemente statuito  con altro provvedimento e cioe’ che  vi è obbligo vaccinale a carico dei dipendenti  Asl e che il rifiuto a rispettare tale  obbligo  comporta sanzioni che  riguardano sia il rapporto di lavoro sia conseguenze di ordine deontologico che possono financo giungere alla cancellazione dall’Albo professionale cui è iscritto  colui che si sottrae a tale obbligo vaccinale. L’ordinanza emessa  è ordinanza cautelare   nella quale però il TAR “lancia un messaggio” alla ricorrente  su cosa potrebbe accadere nella decisione sul merito della controversia. E’ infatti assai raro che in sede cautelare vi sia condanna alle spese del ricorrente se ciò accade  tanto può derivare  dalla convinzione da parte dei Giudici Amministrativi di una totale infondatezza e pretestuosità della domanda avanzata con il ricorso proposto .Quindi  medici ,infermieri e personale  che opera nell’ambito sanitario sono obbligati a vaccinarsi .Così sino ad ora la Giurisprudenza Amministrativa  che ha anche sottolineato come in certe fasi della controversia altro sarebbe il Giudice competente.
                                                                                                 volpe rosanna