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Obbligatoria copertura assicurativa per i monopattini elettrici – Si attende il decreto di attuazione

Il Decreto Legislativo n. 184 del 22 Novembre 2023 recepisce fondamentali direttive euruopee sulla circolazione stradale e le assicurazioni private.

Il presente disegno di legge, nonchè il DDL 2140 introduce imporanti innovazioni a partire dalla individuazione degli ambiti ove è consentita la circolazione su strada dei monopattini elettrici.

Le principali novità, si legge nel disegno di legge, sono l’introduzione di tre fondamentali regole da rispettare qualora il monopattino sia utilizzato per la circolazione su strada.

La prima riguarda l’obblico per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose.

La seconda prevede l’obblico per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

La terza prevede l’obbligo per i titolari di imprese di noleggio di monopattini elettrici, di dotare i propri mezzi di una assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti e gli incidenti al conducente, nonchè di fornire al conducente stesso, qualora ne sia sprovvisto, il casco protettivo e il giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. L’abilitazione al noleggio deve avvenire previa verifica dell’età del conducente e della disponibilità da parte dello stesso di tutta la dotazione protettiva prevista per la guida di detti mezzi. In violazione di tanto la impresa è soggetta a sanzione che va da euro 500 a euro 3.000 oltre il fermo amministrativo per 60gg del veicolo.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà delle sanzioni amministrative parametrate alla gravità della violazione stessa.

Un’altra importante novità riguarda i giovani conducenti dei monopattini elettrici. L’art. 4 riconosce la possibilità anche ai giovani di età compresa fra 14 anni e 18 anni di utilizzare su strada i monopattini purchè la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree e percorsi pedonali, ad una velocità non superiore a 6 km/h, e su percorsi o corsie ciclabili ad una velocità non superiore a 12 km/h, fermo restando l’obbligo di indossare il casco e il giubbotto retroriflettente. Al fine di favorire il precitato limite di velocità per i giovani di età comresa tra i 14 e 18 anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici privi di un apposito regolatore di velocità.

E’ fatto inoltre divieto di trasportare sul mezzo passeggeri o un carico, di spingere o farsi trainare da un veicolo e di condurre il monopattino utilizzando dispositivi tecnlogici quali cellulare, o cuffie. A tanto si aggiunge il divieto di condurre un monopattino elettrico dopo aver assunto bevande alcoliche o stupefacenti.

La fermata e la sosta selvaggia su marciapiedi o in altre aree di circolazione stradale è sempre vietata salvo diversa segnalazione, ed è soggetta a sanzioni amministrative. E’ fatto obbligo ai Comuni di individuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici, contraddistini da apposita segnaletica. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a cicolmotori e a motoveicoli.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

Art. 1 (Ambiti di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica)

Art. 2 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile per i monopattini elettrici posti in circolazione su strada)

Art. 3 (Obbligo di equipaggiamento di sicurezza per i conducenti di monopattini elettrici posti in circolazione su strada)

Art. 4 (Giuda dei monopattini elettrici da parte di giovani di età compresa fra i 14 e 18 anni )

Art. 5 (Norme di comportamento)

Art. 6 (Divieto di fermata e di sosta dei monopattini elettrici)

Di seguito il testo integrale del Disegno di Legge.

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