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cronaca

ASSOLTO MEDICO DELLA ASL

Inabile a prestare servizio come medico radiologo, per una patologia oncologica che aveva sconvolto la sua vita, ma comunque in grado di svolgere attività privata come ecografista: non c’è dubbio, secondo il giudice Giuseppe Biondi, che in casi come questo si possono usare “ due pesi e due misure”. E’ così che una dottoressa del Brindisino è stata assolta dalla accusa di truffa ai danni della Asl. Dimostrando che le sue condizioni di salute non le avrebbero permesso di continuare a lavorare per l’ente pubblico, nel reparto di radiologia dell’Ospedale, ma le consentivano di recarsi presso il suo ambulatorio privato. I fatti contestati alla donna risultano essere stati commessi fino al mese di Ottobre 2013. Sul suo conto la polizia giudiziaria, la guardia di finanza aveva effettuato dei controlli mirati. Era risultato che la professionista medico radiologo che prestava servizio presso la Asl con contratto di lavoro non esclusivo, aveva presentato documentazione medica in virtù della quale non aveva lavorato per alcuni periodi, perché in malattia. Secondo “l’accusa” aveva indotto in errore la Asl circa la sua totale incapacità di prestare attività lavorativa, esercitando nei predetti periodi privatamente la medesima professione di Radiologa. Con l’ingiusto profitto e danno per l’azienda sanitaria locale. Il processo ha avuto inizio nel Febbraio del 2017, dopo il rinvio a giudizio disposto dal giudice dell’udienza preliminare. I controlli della Finanza risalgono invece all’Ottobre del 2013, quando era stata acquisita nel suo studio documentazione contabile, compresi i bollettari. Le date coincidevano, una volta raffrontate con il registro delle presenze del nosocomio presso cui prestava servizio. Il Tribunale si è espresso nei giorni scorsi, condividendo in toto le osservazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato RAFFAELE MISSERE. Il medico era assente dal lavoro- scrive il giudice nella sentenza, emessa con motivazione contestuale perché giudicata inabile al lavoro al cento per cento a causa della sua malattia. D’altra parte anche quando venivano interrotti i cicli di chemioterapia e veniva sottoposta a valutazione medica da parte del medico competente in materia di infortuni sul lavoro,veniva giudicata idonea allo svolgimento di mansioni più specifiche, in relazione alla sua figura professionale, e cioè quella a rischio esposizione a radiazioni. La sua assenza dal lavoro prosegue il giudice era pienamente giustificata e anzi, per certi aspetti addirittura obbligatoria essendo stata giudicata inabile al lavoro al cento per cento. Quanto all’attività professionale svolta invece nell’ambulatorio privato: la donna, si legge nella sentenza , non era legata più alla Asl da un rapporto di lavoro esclusivo. Dunque l’attività che svolgeva presso il suo studio era un’esclusiva attività professionale privata che non veniva svolta neppure tutti i giorni. Per altro presso il suo studio svolgeva lavoro di ecografista, non di radiologa, come indicato nel capo di imputazione. Si trattava quindi di una attività diversa rispetto a quella abitualmente svolta presso il nosocomio, non a rischio di esposizione radiazioni. La formula assolutoria è “il fatto non sussiste”. Nessun risarcimento alla Asl che si era costituita parte civile.

 

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