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cronaca

Danni punitivi da lite temeraria: avvocati siate prudenti!

L’ordinanza n. 15209 del 12 giugno 2018 emessa Terza Sezione della Corte di Cassazione è destinata a far discutere, non solo per aver ulteriormente esteso le ipotesi di condanna per lite temeraria ex art. 96 c. 2 c.p.c., ma anche (e soprattutto) per aver aggiunto un ulteriore fardello sull’Avvocato. 

Gli Ermellini hanno affermato che può costituire abuso del diritto sanzionabile ex art. 96 c.p.c. la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, privo di autosufficienza o contenente una mera richiesta di rivalutazione nel merito.

Secondo i Giudici della Cassazione, infatti, un ricorso caratterizzato in tal senso deve ritenersi incompatibile “con un quadro ordinamentale che, da una parte deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia (..) e dall’altra deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo”.

Per i Giudici, l’ordinamento ha già risposto alla “necessità di creare strumenti dissuasivirispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie” prevedendo, appunto, l’ipotesi di condanna per lite temeraria.

La sentenza accentua la funzione punitiva dell’istituto ex art. 96 c.p.c. sottolineando che recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per dimostrare che “non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto (..) dei risarcimento punitivi” (Cass. SS.UU. 16601/2017), hanno fatto riferimento proprio alla condanna per lite temeraria quale chiaro riconoscimento nel sistema italiano dei punitive (o exemplary) damages.

In tale prospettiva, per la condanna non è richiesto il previo accertamento “del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, come aver agito o resistito “nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”.

Chiarito che la “sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario” ex art. 96 c.p.c. è giustificata dall’esigenza di “evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (..) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria”, la Corte precisa che “il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

All’Avvocato, pertanto, viene affidato il ruolo di primo baluardo a difesa del buon andamento della Giustizia dalle “aggressioni” delle parti private. Sembrerebbe delinearsi, a detta della Cassazione, una nuova ed ulteriore funzione per il professionista, spiccatamente pubblicistica, che inevitabilmente andrebbe ad incidere nel rapporto tra Avvocato e Cliente.

Il professionista dovrebbe, infatti, contemperare gli interessi dell’Assistito con quelli del sistema giudiziario, anche a costo di ridimensionare le iniziative giudiziarie del Cliente, con l’ulteriore (importante) corollario del rischio di una responsabilità professionale nel caso in cui il Cliente sia condannato ex art. 96 c.p.c. In una simile ipotesi, infatti, per il Cliente sarebbe alquanto agevole riversare sul Professionista la responsabilità per non aver adempiuto diligentemente alla propria funzione di “filtro valutativo”. La pronuncia, pertanto, costituisce l’incipit per una più attenta riflessione sulla problematica del consenso informato nell’ambito del mandato forense.

 

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