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Commissione di un reato e recidiva, con aumenti di condanne

L’art 99 del Codice Penale disciplina la figura della recidiva: chi, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, commette un altro reato non colposo, può essere condannato ad un aumento di pena pari a un terzo prevista per il nuovo reato. Questa è la recidiva semplice prevista per chi ricade in un reato non colposo di diversa indole rispetto a quello per cui si è stati già condannati.

Se però il nuovo reato è della stessa indole, la pena per il nuovo può essere aumentata fino alla metà della pena normalmente applicata al nuovo reato, e ciò a cade anche se questo nuovo reato è commesso nei 5 anni successivi alla condanna avuta per il vecchio reato ma anche se il nuovo reato lo si commette durante il periodo in cui si sta scontando la pena per il vecchio reato.

Questa vista fin qui è la cosiddetta recidiva aggravata.

Poi c’è la figura ancora più grave della recidiva reiterata per chi è stato già dichiarato recidivo, cioè ha subito due condanne per reati non colposi e commette per la terza volta un reato non colposo. Per questo soggetto c’è la punizione con una pena aumentata della metà rispetto a quella prevista per il nuovo reato è se questo nuovo reato è della stessa indole dei primi due, si otterrà una condanna ad una pena aumentata di due terzi rispetto a quella prevista per il nuovo reato commesso.

La Corte di Cassazione ha sentenziato che per il riconoscimento della recidiva reiterata, l’ultima delle figure viste in questo articolo, è sufficiente che l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per i reati precedenti.

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