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politica

FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO CONTRO LE CARTELLE DELL’ARNEO

 

 

Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro per gli Affari Regionali.

 

Premesso che:

in questi giorni nelle province di Brindisi e Lecce, il Consorzio di Bonifica dell’Arneo sta notificando ai cittadini ingiunzioni di pagamento a titolo di contributi di bonifica; è oramai pacifico in dottrina e giurisprudenza (a Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 2241 del 06 febbraio 2015; Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cass. 8 luglio 1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996), il principio per cui il contributo alle opere eseguite dai consorzi di bonifica è dovuto solo in presenza dei seguenti presupposti:

 

– un perimetro di contribuenza ritualmente approvato, ossia quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere di bonifica realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto da ciascun immobile;

– un piano di classifica debitamente in vigore, che esprima la valutazione del singolo immobile determinando il quantum del tributo consortile previa commisurazione dello stesso – in termini di corrispondenza e proporzionalità – alla reale entità del beneficio specificamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli immobili;

– l’effettiva esecuzione di opere di bonifica, generatrici di un vantaggio immediato e diretto per l’immobile onerato;

– la configurazione di un’utilità – derivante dalle opere di bonifica all’immobile soggetto a contribuzione – suscettibile di tradursi in un beneficio diretto e specifico di tipo fondiario, cioè tale da incidere strettamente su quell’immobile che si pretende di sottoporre al prelievo consortile;

– un incremento di valore dell’immobile “post bonifica” che risulti in manifesto rapporto causale con le opere di bonifica e relativa manutenzione. Invero, la quasi totalità dei cittadini interessati dalle ingiunzioni di pagamento, evidenzia come il Consorzio in questione non abbia mai eseguito e non esegue opere di bonifica e miglioramento fondiario;

in considerazione di tanto, i contenziosi riguardanti il pagamento a titolo di contributo di bonifica risultano essere sempre più frequenti; l’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’Ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo La stessa legislazione regionale (L. R. n. 4 del 07/03/03) prevede che : ‹‹ I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. ››;

l’art. 3 della L. R. n.12 del 21/06/11 prevede, altresì, che il Piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti venga elaborato in base agli indici di “effettivo beneficio” definito dai nuovi piani di Classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal competente Servizio Regionale, imponendo al Consorzio l’indicazione specifica, nei propri avvisi, della ‹‹motivazione del tipo di beneficio››; la pioggia di “solleciti di pagamento” per contributi pretesi dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo, che la mera assenza di qualunque concreta indicazione in ordine alle opere effettivamente eseguite e di qualsivoglia congrua motivazione sarebbe sufficiente a ritenere illegittimi; tra l’altro, come riportato dai media, le ingiunzione di pagamento hanno coinvolto anche i titolari degli immobili siti nel villaggio di Acque Chiare, sequestrato dal 2008 e sottoposto a confisca dal 2012 , ci troviamo dinanzi al paradosso dei servizi forniti dallo stesso consorzio alle oltre 230 villette poste sotto sequestro in attesa di giudizio per una “lottizzazione abusiva” pur restando con il dubbio di capire come ha potuto l’Arneo eseguire le bonifiche all’interno del villaggio Acque Chiare, se allo stesso è precluso l’accesso da oltre otto anni;

 

Considerato che:

peraltro, con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 31 del 25 gennaio 2016, preso atto della difficile situazione economica in cui versa il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, si è nuovamente prorogata la gestione commissariale; le ingiunzioni di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica nel Salento ed in Puglia potrebbero dare il definitivo colpo del k.o. ad un intero settore già messo in ginocchio dalla perdurante crisi e dall’effetto “xylella” con conseguenze irreparabili per l’economia del posto; infine come riportato da notizie di stampa allegate, sono diverse le categorie che stanno intraprendendo per le vie legali un contenzioso con la regione stessa e con il consorzio in questione sulla illegittimità del tributo

 

Chiede di sapere:

– se sia al corrente di quanto sopra esposto; – quale iniziative voglia assumere, per trovare le opportune soluzioni ai disagi e ai danni che tale tributo regionale comporterebbe all’economia di famiglie e aziende pugliesi;

– se il Governo non voglia adottare iniziative con carattere di urgenza sollecitando la Regione Puglia ad intraprendere soluzioni in difesa dei cittadini e delle aziende che si vedono costretti a pagare un servizio del quale non usufruiscono;

– se il Governo non voglia adottare iniziative con carattere di urgenza sollecitando la Regione Puglia al fine di valutare l’opportunità della soppressione del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, in considerazione dei mancati servizi offerti e della gravosa situazione economica in cui versa lo stesso, essendo da diversi anni sottoposto a commissariamento da parte della stessa Regione;

 

On. Taglialatela

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