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cronaca

DICHIARATA LA INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FAVORE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE.

In data 9 maggio corrente anno il Tribunale civile di Brindisi nella persona del Dottor Stefano Marzo ha emesso sentenza di incompetenza per materia in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

I fatti.

Un socio di una Società a responsabilità limitata con sede in Torre Santa Susanna aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo con il quale si intimava alla Società di pagare la non modica somma di euro ………………..Il ricorrente assumeva di essere creditore di detta somma per aver finanziato in vari periodi la Società.

Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Società per il tramite del proprio difensore di fiducia avv.Raffaele Missere.

Nell’atto di opposizione si eccepivano varie ed articolate questioni afferenti sia l’an che il quantum delle somme richieste e spiegando domanda riconvenzionale si affermava che era il…………………ad essere debitore della……….srl.

Alla prima udienza di comparizione l’avvocato Missere eccepiva anche la incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Brindisi indicando come competente il Tribunale delle Imprese con sede in Bari e chiedeva che tale incompetenza fosse riconosciuta dal Giudice con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.La parte opposta eccepiva la tardività della eccezione,ma il procuratore dell’opponente rappresentava che il Giudice poteva e doveva riconoscere e sentenziare la eccepita incompetenza anche di Ufficio sino alla udienza ex articolo 183 cpc. ,anche ove avesse dovuto ritenere tardiva la eccezione sollevata trattandosi di questione rilevabile di Ufficio .

Con idonea sentenza il Giudice ha statuito:

” In nome del popolo Italiano .

Il Tribunale di Brindisi.

Dott.S.Marzo

ha emesso la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n……….

Tra

………………….srl difesa dall’avvocato Raffaele Missere

E

……………………………..difeso da…………………………

In fatto ed in diritto.

Essendo stato emesso in favore di ……………..decreto ingiuntivo per la liquidazione di euro……………….. a titolo di credito vantato dallo stesso…………… nei confronti della …………srl per finanziamenti infruttiferi concessi dal …………alla srl e risultanti da bilancio;

avendo la……………..srl proposto opposizione al d.i.,rileva questo Giudice di Ufficio(ai sensi dell’articolo 38 comma 3 entro il termine dell’udienza odierna fissata ai sensi dell’articolo 183cpc) l’incompetenza per materia del Tribunale di Brindisi ,avendo la controversia per oggetto materia che è di competenza esclusiva del tribunale delle Imprese ai sensi del dlgs 168/2003 artt1-3-

In particolare ,rientrano nella competenza per materia del suddetto Giudice speciale tutte le controversie tra soci e società aventi personalità giuridica e pertanto rientra nell’ambito di tale materia anche le pretese di……………..di restituzione dei finanziamenti infruttiferi conferiti alla……………srl .Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la controversia rimessa innanzi al Tribunale delle Imprese di Bari……………….

Pqm

Il tribunale visto l’articolo 281 sexies cpc ,dichiara l’incompetenza per materia del Tribunale di Brindisi essendo competente per materia il Tribunale delle Imprese di Bari;

revoca il decreto ingiuntivo opposto ;

……………………………………………………………………………………………………………………..

Brindisi 9.5.2017”

 

 

Questa del Giudice di Brindisi è una delle poche sentenze in materia di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese . Sicuramente una novità giurisprudenziale per il Tribunale di Brindisi e forse anche per il distretto della Corte di Appello di Lecce.

 

 

dottoressa Lucia Gallone

 

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