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cose di giustizia

Falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (14273/2020)

fonte giurisprudenzapenale.it

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 14273
Presidente Carcano, Relatore Cimapi

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 29284 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002».

Con sentenza n. 14273, depositata il 12 maggio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79 c. 1 lett. c) d.p.r. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di leggenon comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.p.r. 115 del 2002».