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cose di giustizia

Archiviazione indagine per tenuità del fatto, l’indagato può opporsi a condizione che…

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti ha emesso negli scorsi giorni, una ordinanza, che si focalizza sulle facoltà concesse all’indagato circa la facoltà riconosciutegli, dinanzi ad una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (facoltà ricollegate agli eventuali effetti pregiudizievoli che questo tipo di archiviazione può produrre nella sfera giuridica e personale dell’indagato).

Nell’ordinanza in questione dopo circostanziati ed incisivi richiami giurisprudenziali in materia, si afferma che “le prerogative costituzionalmente garantite al pubblico ministero in punto di esercizio dell’azione penale, l’argomento sistematico, la natura giuridica (ibrida) della non punibilità per particolare tenuità del fatto e i più recenti arresti giurisprudenziali inducono ad escludere che l’indagato possa vantare un diritto di veto in ordine alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131bis c.p. In altri termini, l’indagato non può rinunciare all’archiviazione del procedimento a suo carico per particolare tenuità del fatto e non può imporre al pubblico ministero l’esercizio dell’azione penale per dimostrare la propria innocenza in sede dibattimentale“.

Avverso la richiesta di archiviazione  per particolare tenuità del fatto, all’indagato è riconosciuta facoltà di  “può proporre opposizione ai sensi del comma 1bis dell’art. 411, c.p.p.; l’opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere informata ai requisiti di concretezza e pertinenza; l’indagato può argomentare e chiedere che il procedimento a suo carico sia archiviato per insussistenza del fatto, per assenza dell’elemento soggettivo, per estraneità alle condotte e in generale per infondatezza della notizia di reato e potrà indicare e chiedere, a tali fini, delle investigazioni suppletive ma non può pretendere, attraverso il proprio dissenso, che il GIP trasmetta gli atti al P.M. affinché eserciti l’azione penale“.

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