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Scuola, nessun reato per il genitore se il figlio lascia senza finire le medie

Fonte: ilsole24ore.com

Nessuna sanzione penale per il genitore che non manda il figlio alle scuole medie. La “punizione” del pagamento di un’ammenda di 30 euro, prevista dall’articolo 731 del Codice penale, resta im piedi solo nel caso l’abbandono scolastico avvenga nel corso delle scuole elementari. La Corte di cassazione, con la sentenza 23488, annulla la decisione con la quale il giudice di pace aveva condannato una madre a pagare la sanzione, in realtà poco deterrente, di 30 euro, per non aver messo il figlio nella condizione di completare la scuola media inferiore.

L’abrogazione della norma

La norma che consentiva di far scattare il reato ampliando l’applicabilità dell’articolo 731 anche alla mancata formazione delle scuole medie inferiori e non solo elementari come previsto in origine, è stata, infatti abolita nel 2010, con un ritorno alla previsione iniziale relativa alle prime cinque classi. La Suprema corte rafforza dunque un orientamento già affermato, con il quale aveva preso le distanze da una lettura del diritto vivente, più severa per gli inadempienti, rispetto ad un reato che ha natura pluri-offensiva. Se da una parte c’è, infatti, l’interesse dello Stato alla formazione dei minori, dall’altro c’è il diritto di questi ultimi ad avere un’istruzione adeguata.

Per chi non suona la campana

Ma sono troppi in ragazzi in Italia per cui la “campana” smette di suonare troppo presto. Secondo i dati Istat, l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per numero di laureati, tasso di abbandono e competenze. L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è aumentata negli ultimi 2 anni attestandosi, nel 2018, al 14,5%. Mentre si conferma lo svantaggio del Mezzogiorno e dei maschi. Oggi in Italia l’istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione – come precisa il ministero – «è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età». Peccato che non sempre sia così.