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IL FINANZIAMENTO-SOCI ANOMALO

Fonte: affaritaliani.it

Il 27 luglio scorso  su questo blog ho pubblicato l’articolo intitolato la postergazione” che rappresenta una “morsa” per tutti i finanziamenti che i soci delle srl effettuano alle proprie società.

https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/la-postergazione-686986.html

Il successivo 10 agosto, sempre sullo stesso tema, ha espresso la mia opinione circa le procedure alternative al finanziamento soci aventi come finalità la dotazione alla società di mezzi finanziari, senza incappare “nell’istituto della postergazione”. Titolo dell’articolo “alternativa al finanziamento soci”. https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/alternativa-al-finanziamento-soci-689231.html

Per completezza di discorso, ritengo doveroso, con l’articolo odierno, trattare anche un altro aspetto assai delicato della procedura dei finanziamenti soci e cioè “IL FINANZIAMENTO-SOCI ANOMALO”.

Come già ampiamente illustrato, il finanziamento soci nella forma “infruttifera” rappresenta una procedura a cui i soci delle società a ristretta base partecipativa sovente fanno ricorso per “fare una flebo” di liquidità nei momenti di carenza di risorse finanziarie oppure per finanziare la realizzazione di un determinato progetto.

Tale comportamento rappresenta per l’amministrazione finanziaria un segnale di pericolosità fiscale.

Ciò non vuol dire che l’operazione di per se sia illegittima, ma che merita particolare attenzione.

Vi sono stati dei casi in cui la società ha avuto ricavi “in nero” e al momento del pagamento degli impegni mancava la liquidità contabile e, quindi, si rendeva urgente una immissione di liquidità “fittizia” per giustificare la successiva uscita dei citati pagamenti.

QUALE SOLUZIONE ESENTASSE?????

“IL FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO”!!!!

Altre volte si è verificato che tra i versamenti bancari siano finiti, IMPRUDENTEMENTE, somme relative a ricavi in nero.

La conseguenza????

Volgarmente si dice che la “LA CASSA E’ IN ROSSO”.

finanziamento anomalo 24 agosto copia

E’ noto a tutti che il saldo cassa non può MAI essere negativo (e quindi trovarsi nelle PASSIVITA’) e l’unica strada percorribile  per sanare l’anomalia è quella del “finanziamento soci infruttifero in contanti”.

Il finanziamento soci, perchè sia ritenuto legittimo da parte dell’amministrazione finanziaria deve rispondere a determinati requisiti di trasparenza e di economicità.

Evidenzio che non è sufficiente che i soci dimostrino di avere dichiarato redditi che teoricamente hanno permesso loro di effettuare i finanziamenti in questione.

Occorre la tracciabilità del finanziamento medesimo ed una plausibile giustificazione.

Tra l’altro effettuare corposi finanziamenti soci in contanti esporrebbe alla mannaia della legge antiriciclaggio.

Con la sentenza della suprema Corte nr. 16809 del 7 luglio 2017 è stata accolta la tesi dell’Agenzia delle Entrate con la quale quest’ultima sosteneva, appunto, che taluni finanziamenti soci per cassa nascondevano ricavi a nero o meglio costi fittizi.

Più nel dettaglio, era stato dimostrato dal fisco che su alcune schede carburanti mancava la firma del benzinaio, non erano indicati i km percorsi, gli importi erano sproporzionati e pagati per contanti.

Per coprire il costo del carburante erano stati fatti i finanziamento-soci infruttiferi e in contanti e in un secondo tempo era avvenuta la restituzione ai soci.

L’artificio era evidente.

Il costo del carburante non era stato mai sopportato dalla società, come non era mai avvenuto il finanziamento soci, ma tutta la manovra era stata fatta per far uscire dalle casse della società le somme corrispondenti all’ammontare delle schede carburanti fittizie.

CONCLUSIONI

Poichè potrebbero esserci delle operazioni di finanziamento soci infruttiferi vere, però per imperizia o altro non opportunamente documentate ed idonee a superare i controlli dell’AdE, consiglio di adottare la soluzione da me indicata nell’articolo del 10 agosto scorso “ALTERNATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI”.

Per coloro che si ritengono “furbetti”, invece, ritengo che “non c’è trippa per gatti” e, in caso di controllo, la simulazione emerge in tutta la sua interezza con l’aggravante delle sanzioni previste dalla legge antiriciclaggio ove i finanziamento-soci “anomali” fossero stati registrati come operazioni di “cassa contante”.

Infine non deve essere trascurato il fatto che, ove i soci non fossero in condizione di dimostrare il possesso delle somme oggetto del finanziamento, l’AdE avrebbe sempre la possibilità di effettuare a carico del socio finanziatore un accertamento sintetico del reddito.

Potete inviare i Vostri quesiti a:

angelo@andriuloweb.it