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cose di giustizia

Terzo pignorato: quali rimedi per contestare la legittimità dell’esecuzione?

Fonte: altalex.com

La ricorrente ha intrapreso la strada sbagliata, ritenendosi legittimata ad eccepire la pretesa nullità del processo esecutivo nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. La vicenda giudiziaria oggetto della presente nota, essendo il pignoramento presso terzi stato eseguito nel 2010, ha come scenario il giudizio di accertamento ex art. 548 ante-riforme, poi soppiantato dal giudizio endo-esecutivo.

Alfa Srl ha pignorato (in data 27 aprile 2010) i crediti vantati dalla propria debitrice Beta Srl nei confronti della Omega Srl. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., nella formulazione allora vigente.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato sussistente un credito della società pignorata di euro 120.000,00 e la sentenza è stata confermata in appello.

Con un unico motivo di ricorso Omega Srl-terzo pignorato ha contestato la nullità del procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 360, n. 4, c.p.c.). La ricorrente ha dedotto che il proprio debito nei confronti della società Beta era stato convenzionalmente regolato tramite l’emissione di una serie di effetti cambiari e che, pertanto, il pignoramento avrebbe dovuto avvenire mediante la materiale apprensione dei titoli, nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, restando essa altrimenti esposta, in caso di girata del titolo a terzi, al rischio di dover effettuare un doppio pagamento. Alla nullità del procedimento esecutivo presso terzi consegue la radicale nullità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Bisogna rammentare, incidentalmente, che la vicenda giudiziaria oggetto della presente nota ha come riferimento il giudizio di accertamento ex art. 548 ante-2012, poi soppiantato dal giudizio endo-esecutivo. Due sono le differenze importanti tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ giudizio: con il primo veniva disposta la sospensione dell’esecuzione, quindi esso si concludeva con una sentenza al cui passaggio in giudicato doveva seguire la riassunzione del processo esecutivo; il secondo, invece, è interno al procedimento esecutivo e non implica alcuna sospensione, mentre il suo esito è una ordinanza destinata a produrre i propri effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sull’ordinanza di assegnazione.

Fatta questa premessa, va subito detto che per la Suprema Corte, sezione VI-3 civile, ordinanza 2 luglio-28 settembre 2020, n. 20338 (testo in calce), il ricorso è manifestamente infondato e dunque sarà rigettato.

Per la stessa S.C., infatti, “qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziché, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non può dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale art. 549 c.p.c.” (Cass., sez. III, sentenza n. 6536 del 05/04/2016).

La ricorrente ha, per l’appunto, intrapreso la strada sbagliata, ritenendosi legittimata ad eccepire la pretesa nullità del processo esecutivo nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Senonché, tale giudizio ha un oggetto autonomo, limitato all’accertamento della sussistenza del credito pignorato e dell’opponibilità al creditore procedente di eventuali cause estintive di esso. Nel suo ambito non possono essere dedotte né le questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata, né quelle che attengono alla regolarità degli atti esecutivi (da far valere esclusivamente mediante le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.).

A questo punto la Corte ritiene opportuna (per quanto esuli dall’oggetto del giudizio) una precisazione circa il paventato rischio per il terzo pignorato di rimanere esposto ad un “doppio pagamento”, giuste l’autonomia dell’obbligazione cambiaria e la libera circolazione del titolo.

In caso di pignoramento non eseguito direttamente (nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell’art. 1997 c.c.) sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, bensì nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ad oggetto il sottostante rapporto obbligatorio, non quello cambiario. Pertanto, una volta accertato, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che il credito pignorato è stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo pignorato abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento ai sensi dell’art. 66 legge cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (nella specie, quella relativa all’azione causale e non all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, potranno essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore (fatta sempre salva l’operatività dell’art. 2917 c.c. e quindi l’inopponibilità al suddetto creditore delle cause modificative/estintive del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell’atto di pignoramento).

Ne consegue che l’eventuale pagamento dell’obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario. Il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell’esercizio dell’azione causale porrà comunque il terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del doppio pagamento, sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 20338/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF