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cose di giustizia

Sentenza riformata in appello: quali conseguenze per le somme versate sulla base della sentenza di primo grado?

Fonte: universolegge.it

Avv. Giuseppe Gentile

Può succedere di essere condannati in primo grado a pagare somme di denaro ovvero a compiere un determinato facere in forza di una sentenza (provvisoriamente esecutiva ex lege) che però si reputa infondata, illegittima e/o ingiusta.

Come comportarsi in questi casi?

Nello specifico, come conciliare l’esigenza di assicurarsi la riforma della decisione di primo grado evitando di subire (nelle more) azioni esecutive?
La risposta al quesito, di non agevole soluzione, coinvolge il tema del c.d. “effetto espansivo esterno” dell’impugnazione codificato dall’art 336 secondo comma c.p.c.

In base a tale norma la riforma o l’annullamento in cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti (anche di esecuzione spontanea come un pagamento) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Si pensi al classico esempio della riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento.

In tal caso, il lavoratore, in conseguenza della riforma della decisione da parte del giudice di secondo grado, dovrà restituire le somme corrispostegli dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza di prime cure.
Ebbene, su questo specifico argomento, si segnalano due indirizzi giurisprudenziali diametralmente opposti tra loro.

1. Secondo una prima tesi interpretativa, minoritaria ma non isolata, risulta “ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello […] atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8829).
Logico corollario di tale impostazione è che “non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto conseguenziale, dalla riforma della sentenza” (Cass. civ. Sez. II, 05/07/2006, n. 15295).

2. Un più recente orientamento di legittimità, sempre più consolidato, ci propone una chiave di lettura completamente diversa e maggiormente aderente ai principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)

In particolare è stato sostenuto che:

“la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse” (in tal senso Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 30/01/2018, n. 2292; Cass. civ. Sez. III Sent., 26/01/2016, n. 1324; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/07/2010, n. 16152; Cass. civ. Sez. III Sent., 30/04/2009, n. 10124).

Nel descritto contesto giurisprudenziale è stato ulteriormente precisato che la richiesta di restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado (proprio perché non configura una domanda nuova) può essere proposta, anche per la prima volta, fino alla precisazione delle conclusioni del giudizio di gravame” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/01/2015, n. 814; Cass. civ. Sez. II Sent., 09/10/2012, n. 17227; Cass. civ. Sez. III, 21/12/2001, n. 16170).

In definitiva, dunque, volendo suggerire una soluzione coerente ed esaustiva ai quesiti posti, il panorama giurisprudenziale di riferimento ci consente di affermare che, in primis, è sempre preferibile ottemperare alla sentenza di primo grado, eventualmente specificando “ad abundantiam” che tale adempimento viene eseguito con riserva di gravame.

Nel contempo, per non incorrere in decadenza, sarà proposta sollecita e specifica domanda restitutoria al giudice di secondo grado ed in tale sede andrà fatta menzione analitica degli importi versati in esecuzione della pronuncia oggetto d’impugnazione.

Quindi, tornando al summenzionato esempio, al datore di lavoro, onde evitare pignoramenti da parte del lavoratore, è consigliabile continuare ad onorare le buste paga chiedendo al giudice di appello la ripetizione dei correlativi importi, maturati e maturandi nelle more del processo di secondo grado.

Così conglobando nella sentenza di riforma, che diventerà un “unitario” titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la declaratoria di legittimità del licenziamento subito dal dipendente e la condanna di quest’ultimo alla ripetizione delle retribuzioni indebitamente percepite.