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cose di giustizia

La Cassazione sulla prova della residenza fiscale effettiva ai fini della configurazione del reato di omessa dichiarazione dei redditi percepiti all’estero.

Fonte: giurisprudenzapenale.com

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 21 ottobre 2020 (ud. 21 luglio 2020), n. 29095
Presidente Di Nicola, Relatore Socci

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione terza della Corte di cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un noto calciatore, cui è stata contestata la violazione dell’art. 4, d. lgs. n. 74/2000, per l’omessa dichiarazione di redditi percepiti all’estero.

Il professionista, infatti, dopo aver prestato la propria attività in Italia, si era trasferito negli Emirati Arabi Uniti, ed oggetto di discussione era se egli avesse o meno ivi stabilito il centro primario dei propri interessi e delle proprie relazioni, ciò che in ipotesi positiva avrebbe escluso i propri obblighi dichiarativi nei confronti dello stato italiano.

Sul punto, la Corte ha ritenuto priva di vizi l’ordinanza con cui il competente Tribunale del riesame aveva applicato la misura del sequestro preventivo delle somme asseritamente evase, il quale a sua volta aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, vale a dire la circostanza che l’indagato avesse mantenuto residenza fiscale effettiva ai sensi dell’art. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte dirette), con conseguente omessa dichiarazione dei redditi percepiti all’estero.

Secondo il Giudice della cautela, infatti, l’indagato aveva mantenuto in Italia il centro dei propri interessi, in virtù di una serie di “indici che legavano il ricorrente al territorio italiano, con particolare riguardo al versamento di contributi per collaboratori domestici, ai numerosi rapporti finanziari correnti, alla proprietà di autoveicoli e motoveicoli, alla titolarità di immobili ed utenze in Lecce ed a Roma, alle rilevanti spese sostenute (ammontanti sempre a numerose centinaia di migliaia di euro), alla stipula di contratti immobiliari (e senza poter valutare la possibile firma preventiva evocata nel ricorso). Ancora, il Tribunale ha esaminato la frequentazione degli istituti scolastici da parte dei figli del ricorrente, verificandone i periodi effettivi e controllando al riguardo anche i timbri di ingresso ed uscita dagli Emirati Arabi; analoga dettagliata verifica, inoltre, è contenuta nell’ordinanza quanto ai periodi di formale residenza all’estero degli stessi familiari”.

Un complesso ed articolato percorso motivazionale, quello del Giudice del riesame, ritenuto dalla Corte “frutto di una diffusa verifica del materiale istruttorio in atti, ed all’esito della quale il Tribunale – con argomento non censurabile – ha concluso per il fumus del delitto contestato (…) sì da doversi confermare l’ipotesi accusatoria di cui all’art. 4, d. lgs. n. 74 del 2000, nei termini dell’omessa dichiarazione dei redditi percepiti negli Emirati Arabi Uniti”.