la voce a Sud

blog d'informazione online – attualità, cronaca, notizie, cultura, storia, gastronomia, spettacoli, informazioni, aggiornamenti ed eventi dal territorio

notizie

Responsabilità medica: è sempre necessario il giudizio controfattuale

Fonte: altalex.com

Al fine della sussistenza della responsabilità del sanitario per omicidio o lesioni colpose è necessario che il giudice offra un quadro soddisfacente del caso con riferimento agli aspetti relativi alla colpa del medico ed al grado della colpa, al rapporto di causalità tra condotta ed evento e al giudizio controfattuale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 febbraio 2021, n. 4063 (testo in calce).

Il caso vedeva un uomo essere trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da cefalea retronucale e cervicalgia. Il paziente, a seguito di controlli, veniva dimesso e successivamente le sue condizioni si aggravavano al punto da addivenire ad un esito mortale causato da una emorragia cerebrale massiva.

L’introduzione, ad opera del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, c.d. decreto Balduzzi) del parametro di valutazione dell’operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la successiva conferma di detto parametro ad opera della L. 8 marzo 2017, n. 24, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al medico alla luce di tali parametri, ma ancor prima, una indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo.

A seguito della entrata in vigore del decreto Balduzzi, accanto ad alcune sentenze nelle quali si ritiene necessario accertare si vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente, pur a fronte del rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica (Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 2013, n. 18430), ve ne sono altre secondo cui la disciplina dell’art. 3 della legge Balduzzi, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza (Cass. pen., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289) o comunque in ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia (Cass. pen., Sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283).

Sul punto intervennero anche le Sezioni Unite, a seguito dell’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., ad opera della L. n. 24 del 2017, art. 6 (c.d. Legge Gelli-Bianco), le quali stabilirono che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico (Cass. pen., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 8770).

Con l’entrata in vigore della legge del 2017, il parametro dell’imperizia ha assunto maggiore importanza ed è necessario verificare in concreto quale fosse la legge penale maggiormente favorevole con riferimento ai fatti risalenti all’epoca precedente all’ultimo intervento legislativo.

Secondo gli ermellini, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l’esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell’atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) ed il suo grado al fine di verificare se il caso rientrasse in una delle previsioni più favorevoli.

L’errore, di per sé, non vale a tradursi nell’immediato riconoscimento della responsabilità penale; nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve necessariamente farsi luogo ad un ragionamento controfattuale che deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività richiesta dal sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con lato grado di credibilità razionale (Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2014, n. 30469).

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 4063/2021 >> SCARICA IL PDF