la voce a Sud

blog d'informazione online – attualità, cronaca, notizie, cultura, storia, gastronomia, spettacoli, informazioni, aggiornamenti ed eventi dal territorio

cronaca

Finta veggente, archiviata querela contro il direttore di Senza Colonne: «Diritto di cronaca»

Fonte: senzacolonnenews.it

Il gip presso il Tribunale di Brindisi, Valerio Fracassi, ha disposto l’archiviazione della denuncia querela presentata da Lucia Borrelli, imputata come presunta complice nel processo contro la finta veggente Paola Catanzaro, nei confronti di Gianmarco Di Napoli, direttore di Senza Colonne News e de il7 Magazine. Il giudice ha accolto così la richiesta del pubblico ministero e alla quale si era opposta il legale della donna. Accogliendo anche gli ulteriori elementi posti dal legale di Di Napoli, l’avvocato Riccardo Manfreda.
La Borrelli, in data 8 aprile 2016 ha presentato querela sentendosi diffamata da un articolo
comparso sulla testata giornalistica on-line www.senzacolonnenews.it di cui è direttore responsabile
l’indagato per un articolo apparso nel mese di gennaio di quell’anno e che per la prima volta parlava della vicenda della presunta veggente dal titolo “Io, plagiata per anni da Paolo il mistico: truffata per 330 mila euro e convinta a sposare un uomo che non conoscevo. E l’ex vescovo lo proteggeva”.
“L’articolo – ha scritto il gip – ricostruisce la vicenda oggetto di accertamento presso il Giudice di Bari tramite la forma dell’intervista alia persona offesa, il contenuto dell’intervista, riportato racchiuso fra virgolette, viene preceduto da alcuni paragrafi descrittivi del fatto di cronaca giudiziaria. In particolare il paragrafo immediatamente precedente a “il racconto” tramite la coniugazione dei verbi al condizionale passato chiarisce che i fatti riportati sono ipotesi accusatorie soggette alla verifica processuale. “Con il suo vero nome, Paola Catanzaro, è imputata per truffa nei confronti del medico: il processo si svolgerà davanti al Tribunale di Bari. Alla sbarra con lei Lucia Borrelli, una donna di Conversano che dal 2007 al 2011 avrebbe incassato il denaro che Antonella versava regolarmente (circa seimila euro al mese) pensando di acquistare croci in legno che dovevano essere distribuite in varie parti del mondo. E che invece sarebbe stato utilizzato da Catanzaro per acquistare immobili e condurre una vita agiata, insieme al suo ristretto gruppo di fedelissimi”.

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione con la seguente motivazione:
“Nel predetto contesto descrittivo, la querelante ritiene erroneamente offensiva l’espressione “alla sbarra”, senza peraltro indicare-quale sarebbe il significato attribuito. Occorre precisare che tale locuzione identifica in modo figurato l’imputato descrivendo la sbarra che nelle rappresentazioni cinematografiche, ed in molti ordinamenti giuridici, delimita fisicamente la zona dell’aula di udienza riservata agli imputati. Malgrado non si rinvengano espressioni offensive, è evidente che l’articolo riporta fatti veri l’esistenza del processo e le accuse formulate a Paola Catanzaro e ai suoi coimputati, e che i predetti fatti hanno rilevanza sociale, tanto da aver richiesto l’intervento delle istituzioni ecclesiastiche con il decreto di Monsignor Caliandro, arcivescovo di Brindisi, che è stato allegato in foto all’articolo. Pertanto, una volta appurato che l’articolo ha riportato solo fatti veritieri, di rilevanza sociale (atteso che riguardava un grave fatto di cronaca) e con ia dovuta continenza espressiva, non può non ricondursi tale condotta nell’esimente del diritto di cronaca”.
Attraverso il suo legale, la Borrelli ha proposto opposizione lamentando l’incompletezza dell’attività investigativa, priva di qualsiasi approfondimento mediante l’audizione della querelante o dell’indagato. Soprattutto quest’ultimo atto avrebbe consentito di comprendere quale rilevanza pubblica avesse la notizia nello specifico posto che la menzione della sig.ra Borrelli nell’ambito del procedimento penale riportato nell’articolo non è stata accompagnata da formulazioni ipotetiche in violazione della garanzia di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.
“La richiesta del Pubblico Ministero va condivisa”, sentenzia il giudice.
“Ed invero sulla base della stessa prospettazione della querela è evidente che ii giornalista si è limitato a riportare la notizia di un fatto realmente esistente – un procedimento penale -il cui interesse pubblico è indiscutibile. Non vi è alcuna presunzione di colpevolezza ma un resoconto, dalle tonalità “giornalistiche” e quindi non notarili, che si ispira sicuramente alla continenza riferendo, nel contesto della notizia del procedimento, quali condotte erano addebitate alla querelante.
E’ appena il caso di ribadire che l’espressione “alla sbarra” non può ritenersi di per sé offensiva e,
comunque eccedere la continenza per le ragioni bene illustrate dal PM. Non vi è alcuna necessità di approfondimento investigativo sia perché il contenuto dell’articolo è sufficiente per la ricostruzione dei fatti, sia perché l’interrogatorio dell’indagato non può certo considerarsi un mezzo di ricerca della prova. In conclusione deve ritenersi che la condotta contestata sia scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca”.