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E’ nulla la costituzione del legale del Comune con procura del Sindaco senza atto formativo della volontà dell’Ente

La costituzione in giudizio del Difensore del Comune con procura ad litem del Sindaco è nulla.

visto e letto l’appello di Comune di Maddaloni;
Letta la sentenze appellata;
Non costituito, benché ritualmente intimato, l’appellato Giovanni Merola;
Visti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia ai sensi del D.L. n. 137/2020 in particolare art. 27 e conseguenti connesse disposizioni presidenziali di cui al DF.DFCTRNA.REGISTRO UFFICIALE.0015264.29-10-2020.U, come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.Lgs 546/1992;
rilevato
– che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento IMU 2013, compensando le spese;
– che il Comune di Maddaloni appella riguardo al capo di compensazione delle spese, domandando la condanna del contribuente alle spese sia di primo grado che di appello;

ritenuto

-che l’appello non possa essere accolto, perché nel caso va confermata la statuizione di
compensazione o meglio corretta la motivazione nel senso di nulla per le spese, restando
inutile la modifica del dispositivo;
-che va precisato che, chiamato alla regolamentazione delle spese del primo grado ritenute ingiustamente regolate, il Giudice di secondo grado deve valutare prima di tutto la regolarità e la legittimità processuale della attività compiuta dal richiedente, con un giudizio virtuale;
-che esaminati gli atti emerge che il Comune è stato in giudizio in primo grado con il patrocinio di avvocato di libero foro, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale o di altro organo o alcun provvedimento di responsabile di servizio – cioè senza un atto formativo della volontà dell’Ente, neppure monocratico del Sindaco – ma con mera procura rilasciata dal Sindaco p.t., che non contiene alcun richiamo ad atti autorizzativi alla resistenza sì da poter immaginare una esistenza di tale autorizzazione o quanto meno una – che l’appello non possa essere accolto, perché nel caso va confermata la statuizione di compensazione o meglio corretta la motivazione nel senso di nulla per le spese, restando inutile la modifica del dispositivo;
-che va precisato che, chiamato alla regolamentazione delle spese del primo grado ritenute ingiustamente regolate, il Giudice di secondo grado deve valutare prima di tutto la regolarità e la legittimità processuale della attività compiuta dal richiedente, con un giudizio virtuale;
-che esaminati gli atti emerge che il Comune è stato in giudizio in primo grado con il patrocinio di avvocato di libero foro, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale o di altro organo o alcun provvedimento di responsabile di servizio – cioè senza un atto formativo della volontà dell’Ente, neppure monocratico del Sindaco – ma con mera procura rilasciata dal Sindaco p.t., che non contiene alcun richiamo ad atti autorizzativi alla resistenza sì da poter immaginare una esistenza di tale autorizzazione o quanto meno una convenzione generale autorizzati va alla resistenza per tipologie di liti (come invece indicato nella procura di secondo grado; convenzione che, benché non prodotta, non si ritiene di richiedere ex art. 182 cpc, poiché inutile attività ai fini della soluzione della presente controversia);
-che dunque la costituzione del difensore in primo grado si appalesava priva di autorizzazione e dunque nulla, ed al massimo avrebbe dovuto essere oggetto di sanatoria ex art. 182 cpc, non attuata dal Giudice di primo grado né richiesta in sede di prima udienza dalla parte pubblica odierna appellante;
-che quindi la costituzione in primo grado doveva ritenersi nulla;
– che non a caso il Giudice di primo grado ha ritenuto di non dichiarare la nullità (né accordare il termine di sanatoria ex art. 182 cpc) in ragione di principi di speditezza del processo, per assorbimento rispetto alla infondatezza del ricorso, emergente dagli stessi atti e difese contribuenti, optando poi, riguardo alla regolazione delle spese, per la impropria formula di compensazione;
– che infatti il Giudice di primo grado non ha fatto alcun riferimento alle difese tecniche della parte pubblica o ai documenti da questa depositati, limitandosi solo a dare atto nella parte espositiva del fatto del dato storico della resistenza (id est, costituzione) e ragionando esclusivamente su quanto dichiarato dal contribuente o emergente dalla sua documentazione,(ivi compresa la data di consegna a Poste Italiane degli avvisi, rilevata dagli accertamenti depositati dalla parte contribuente);
– che dunque dovendo considerarsi nulla, per difetto di autorizzazione, la costituzione in primo grado del Comune, questo non ha diritto alla rifusione delle spese;
– che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, (Cass. iv., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
– che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
– che nulla occorre statuire per le spese del presente grado, attesa l’assenza di costituzione della parte contribuente;

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 25 definitivamente pronunziando sull’appello innanzi indicato, disattesa ogni diversa richiesta eccezione o istanza, così decide:
I. Rigetta l’appello;
II. Nulla per le spese del grado di giudizio

Fonte:universolegge

Avv. Giuseppe Mappaavvmappa@hotmail.it

Avv. Giuseppe Mappa