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Istanza di riesame depositata a mezzo PEC: la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente del singolo ufficio giudiziario non è causa di inammissibilità

Fonte: giurisprudenzapenale.com

Cassazione Penale, Sez. V, 10 maggio 2021, notizia di decisione n. 6/2021
Presidente De Gregorio, Relatore Brancaccio

Segnaliamo ai lettori la notizia di decisione n. 6/2021 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale è stata esaminata la seguente questione: «se l’istanza di riesame depositata a mezzo PEC dal difensore ai sensi dell’art. 24 c. 4 d.l. 137/2020 sia inammissibile ai sensi del comma 6-sexies, qualora inviata presso uno degli indirizzi PEC dell’ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9.11.2020, ma non a quello specificamente individuato tra questi per la trasmissione delle impugnazioni cautelari dal Presidente del Tribunale con proprio provvedimento».

Questa la soluzione fornita dalla Corte di Cassazione: «Negativa. La violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi PEC assegnati all’ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non può costituire causa di inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24 c. 6-sexies d.l. 137/2020 esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del DGSIA».