Valore della scrittura privata in processo
Laddove una parte voglia produrre in un giudizio civile una scrittura privata non autenticata, e la controparte, verso cui è prodotta la scrittura, disconosca la paternità di contenuto e appartenenza della sottoscrizione, la scrittura privata non può valere come prova.
Tuttavia, la parte processuale che insista nel volersi avvalere di tale scrittura e nel sostenere che l’atto provenga dalla controparte, può chiedere in giudizio la verificazione della scrittura al fine di accertarne veridicità e paternità della sottoscrizione dell’atto. In tale caso alla scrittura privata sottoposta a esito favorevole di verificazione, il giudice conferirà il valore di piena prova, con obbligo a tenerne conto.
Si tenga presente che la scrittura privata autenticata è quella sottoscritta in presenza di un notaio o ufficiale rogante a ciò autorizzato nel territorio di competenza, il quale appone ad autentica anche la propria sottoscrizione e sigillo.