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IMPORTANTE DECISIONE IN MATERIA DI TASSI D’INTERESSE ED USURA BANCARIA

Il Tribunale di Brindisi – Esecuzione Immobiliare – emette provvedimento che rimarca i criteri di quantificazione dei tassi di interesse e il superamento dei limiti del tasso di soglia.

Si tratta nel caso concreto di una Società del brindisino difesa dagli Avv.ti Raffaele Missere e Serena Lucia Missere contro una Banca.
 
Qui di seguito riportiamo integralmente il provvedimento emesso dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari:
“rilevato che:
– per ferma giurisprudenza, “Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori” (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);
– non  può esservi dubbio, nel caso concreto, che – al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, “al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuto a qualunque titolo” vedi anche Cass. SS. UU. 24675/2017) – gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto (artt. 5 contr. mutuo) che “In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo… decorreranno interessi di mora nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di 2 punti….”, il che determina necessariamente (V. sul punto Cass, ord. 5598/2017, 23192/2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacchè sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’interesse convenzionale, e, in maniera composta, l’interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi) e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura del 14,60 (6,30 per interesse corrispettivo – convenzionale e 8,30 per tasso moratorio, sulle medesime somme).
– sussiste quindi certamente il superamento dei limiti del tasso soglia vigente all’epoca del contratto (fissato, per le operazioni di mutuo a tasso fisso, alla data del 21.05.2008, in misura pari al 9,060);
– nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d’interesse complessivamente risultante quale dovuto sulla quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura;
– considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonchè l’altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo – convenzionale;
– pertanto, dall’importo complessivo delle singole rate – nella composizione (individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a “quota capitale” ed a “quota interessi” – deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, nè dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all’adempimento dell’obbligazione di corresponsione degli interessi;
– l’opposta non ha adempiuto l’ordine di produzione in giudizio del prospetto delle somme pagate sino alla risoluzione, cosicchè può presumersi, ex art. 116 c.p.c., che i mutuatari abbiano corrisposto, quale quota interessi non dovuti, una somma superiore a quella ulteriormente dovuta, in linea capitale, dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata alla data della dichiarazione di risoluzione;
– deve quindi ritenersi che le rate corrisposte sino al precetto non possano imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato, e che pertanto, allo stato, non possa configurarsi l’inadempimento del mutuatario;
– appare quindi opportuno – in considerazione anche della natura tuttora controversa della questione – sospendere l’esecuzione;
P.Q.M.
Sospende l’esecuzione.
 
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