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IMPORTANTE DECISIONE IN MATERIA DI ESECUZIONI PENALI

In Italia esiste la possibilità, regolata dall’Ordinamento Penitenziario, di poter espiare la pena con affidamento al Servizio Sociale cui si accede a seguito di motivato provvedimento del Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello competente per territorio. Trascorso il periodo corrispondente alla pena da espiare, il Tribunale di Sorveglianza emette provvedimento di estinzione della pena nel caso di positivo risultato dell’affidamento.

Le condanne possono essere a pena detentiva e a pena pecuniaria. Nel caso di certi reati la seconda raggiunge cifre di tutto riguardo. Sta accadendo sempre più spesso che gli Uffici dei Tribunali preposti al recupero dei crediti dello Stato mettano in esecuzione le pene pecuniarie ancor prima che sia esaurito l’affidamento al Servizio Sociale. In questo caso è l’Ente di riscossione che notifica cartella esattoriale.

Ci si è posti il problema se tale modo di agire non fosse contraddittorio. Da una parte si può giungere ad una declaratoria della estinzione della pena, dall’altra si recupera il credito eseguendo per intero la parte della condanna a pena pecuniaria.

In ragione di tanto, lo Studio dell’avvocato Raffaele Missere ha fatto istanza a due Tribunali diversi per due casi. Una al Tribunale di Brindisi quale Giudice della Esecuzione, l’altra al GUP presso il Tribunale di Taranto, sempre quale Giudice dell’Esecuzione, rappresentando come fosse necessario, in ossequio alle leggi, che entrambe le pene, derivanti da un’unica condanna, rimanessero sospese sino a quando non fosse il Tribunale di Sorveglianza a stabilire l’intervenuta estinzione delle stesse, essendo questo Organo di Giustizia ad avere tali poteri.

Ma come spesso accade in Italia si sono avute due decisioni contrastanti: il Giudice della Esecuzione di Brindisi ha rigettato l’istanza, mentre quello di Taranto ha accolto l’istanza sospendendo l’esecuzione della pena pecuniaria ed emanando ordine in tal senso.

Qui di seguito riportiamo per intero l’istanza rivolta al Giudice di Taranto con il relativo provvedimento.

La decisione è sicuramente il linea con il complesso normativo che regola l’Esecuzione delle pene in misura alternativa alla detenzione.

 

ON.LE TRIBUNALE DI TARANTO

– SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI –

 

  • QUALE GIUDICE DELL’ESECUZIONE –

 

ILL.MO SIG. G.I.P.

 

OGGETTO: INCIDENTE DI ESECUZIONE EX ARTT. 666 E SEG. C.P.P.

 

§§§§§

 

Il sottoscritto XXXXX,

Premesso che:

  • nei confronti del sottoscritto è stato notificato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (alleg.);

  • nella predetta esecuzione vi è la sentenza emessa da G.I.P. Taranto. Reati artt. 81,110 c.p. art. 73 D.P.R.309/1990. Pena principale – anni tre di reclusione ed euro 12.000.00 di multa.

  • Tempestivamente nei termini di legge, veniva proposta dal sottoscritto idonea e rituale istanza di affidamento in prova al servizio sociale presso il Tribunale di Sorveglianza di Taranto;

  • Il Tribunale di Sorveglianza di Taranto fissava l’udienza in Camera di Consiglio per la data del xxxxx;

  • per incompletezza dell’istruttoria, tale procedimento di sorveglianza veniva differito prima all’udienza del xxx ed in ultimo all’udienza del xxx;

  • in data xxx veniva notificata al sottoscritto, cartella esattoriale( n. xxx) da Equitalia giustizia S.p.a. in nome e per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Taranto, ufficio recupero crediti, per la somma di euro 12.530,65 (euro 13.150,97 oltre le scadenze) a titolo di multa irrogata con la sentenza sopracitata; (alleg.)

  • la normativa vigente prevede esclusivamente la sospensione automatica della pena detentiva e non di quella pecuniaria in palese contrasto con l’art. 47 Ord.Pen. , il quale al comma 12 prevede la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria a seguito di un positivo esito del percorso di affidamento in prova al servizio sociale;

  • risulta evidente il vuoto normativo in subiecta materia che per pacifica e consolidata giurisprudenza può essere colmato solo ed esclusivamente tramite incidente di esecuzione;

  • Ai sensi dell’art. 663 comma 2 c.p.p. la competenza in riferimento al presente procedimento di esecuzione è del G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, poiché l’ultimo provvedimento di condanna passato in giudicato risulta essere la sentenza n. xxx emessa in data xxx da GIP presso il Tribunale di Taranto nel proc. Pen. n. xxx rg GIP e n. xxx rg P.M. ex art. 665 comma 4 c.p.p.;

  • si è in presenza di un grave pregiudizio nel caso in cui si proceda al recupero coattivo del credito, visto anche le disagiate condizioni economiche del sottoscritto;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto xxx

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma, quale giudice dell’esecuzione Voglia sospendere, con effetto immediato gli effetti della cartella di pagamento notificata da Equitalia giustizia S.p.a. in nome e per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Taranto, ufficio recupero crediti, per la somma di euro 12.530,65 (euro 13.150,97 oltre le scadenze) in attesa della definizione del procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per l’affidamento in prova al servizio sociale.

Vi è espressa rinuncia ai termini a comparire della eventuale fissanda udienza camerale

Taranto lì, 04.05.2017

Con Osservanza”

 

Vi si dispone la sospensione della cartella esattoriale di euro 12.530,65 sino alla definizione della procedura pendente dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

Il Giudice per l’Udienza Preliminare”

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