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cose di giustizia

I canoni di locazione con inquilini morosi non vanno tassati: vittoria del Codacons Lecce

Fonte: leccesette.it

I canoni di locazione per locali commerciali che non sono stati percepiti a causa della morosità dell’inquilino non possono essere tassati.

È quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che ha accolto le tesi dell’avvocato Giorgio Frigoli responsabile dello sportello tributario del Codacons Lecce. La sentenza è del 31 Agosto 2020.

Il proprietario di un locale commerciale ubicato nel centro di Lecce, negli ultimi mesi del 2013, non aveva incassato svariate mensilità di affitto di tale locale commerciale ed era stato costretto a sfrattare il proprio inquilino, attivando il relativo iter giudiziario, sostenendo ingenti spese ed ottenendo le chiavi del locale commerciale solo nei primi mesi del 2014.

Non avendo percepito l’affitto negli ultimi mesi del 2013, il proprietario del locale commerciale, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno in questione, vi aveva inserito esclusivamente l’importo dei canoni di locazione effettivamente percepiti, ritenendo che sarebbe stata iniqua la tassazione dei canoni di locazione che, seppur contrattualmente previsti, non aveva incassato a causa della morosità dell’inquilino, nei confronti del quale si erano rivelati vani i tentativi, anche giudiziari, di recupero forzoso del proprio credito.

Oltre al danno di aver perduto svariate mensilità di affitto, il proprietario del locale commerciale si era visto successivamente notificare anche la beffa, nelle forme di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, con il quale era stata rideterminata l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dallo stesso dovuta, sulla base del presupposto, sostenuto dal Fisco, secondo cui anche i canoni di locazione non effettivamente percepiti devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi e di conseguenza tassati.

Nonostante i numerosi precedenti – anche di Cassazione – di segno contrario, il proprietario del locale commerciale ha deciso comunque di opporsi all’iniqua tassazione subita ed il relativo ricorso proposto dall’Avv. Giorgio Frigoli, del Foro di Lecce, responsabile dello sportello tributario del Codacons Lecce, al quale il cittadino si era rivolto, è stato pienamente accolto ed Agenzia delle Entrate di Lecce è stata anche condannata al pagamento delle spese legali.

I Giudici tributari hanno accolto la tesi sostenuta dal legale, secondo cui, in caso di morosità del conduttore di un locale commerciale, la pronuncia di sfratto di quest’ultimo ha efficacia retroattiva, ciò significando che i suoi effetti decorrono dal momento del primo inadempimento del conduttore e, in forza di ciò, il contratto di locazione si risolve a far data da tale momento, con la conseguenza che i canoni di locazione successivamente maturati ma non percepiti dal locatore non formano reddito e non possono quindi essere tassati.