CASSAZIONE: OBBLIGO DEL PM DI PROCEDERE CONTRO L’ENTE E LIMITI DELLE MISURE CAUTELARI SUI DIRIGENTI
📍La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 143 del 5 gennaio 2026, ha chiarito importanti aspetti della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e delle misure cautelari.📍
Secondo la Corte:
🔺Il pubblico ministero è obbligato a procedere contro l’ente quando vi siano elementi sufficienti, perché la responsabilità da reato prevista dal d.lgs. 231/2001 non lascia spazio a discrezionalità.
🔺Quando il rischio di reiterazione del reato dipende dall’attività della società, la misura cautelare adeguata è quella sull’ente, non sul legale rappresentante o sul “prestanome”, che può essere facilmente sostituito.
🔺Il giudice deve applicare i principi di proporzionalità e adeguatezza, scegliendo la misura più idonea a prevenire il rischio senza comprimere inutilmente i diritti della persona fisica.
🔺L’omissione del PM nel perseguire l’ente non giustifica la concentrazione delle misure solo sulla persona fisica.
➡️In sostanza, la Cassazione ribadisce che la tutela deve colpire l’ente, quando è l’attività societaria a generare il rischio, evitando limitazioni eccessive ai singoli dirigenti.
