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Eccezione di non imputabilità dell’inadempimento va intesa in senso lato

Fonte: altalex.com

L’eccezione di non imputabilità dell’inadempimento deve essere considerata in senso lato: va, pertanto, esclusa l’applicazione della decadenza prevista dall’articolo 167 c.p.c.

E’ quanto chiarito dalla Cassazione, Sezione Sesta Civile, Terza Sottosezione, nell’ordinanza 30 giugno 2020, n. 12980 (testo in calce).

Il fatto

La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda di una donna, la quale aveva convenuto in giudizio due coniugi chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in conseguenza della ritardata consegna dell’appartamento da essa acquistato, con atto di compravendita.

Costituitisi in giudizio, i convenuti avevano eccepito che l’inadempimento non era dipeso da causa ad essi imputabile. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto tale eccezione inammissibile, in quanto dedotta tardivamente, ovvero oltre il termine di cui all’art. 167 c.p.c.; pertanto, aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al pagamento di un risarcimento dei danni in favore dell’attrice.

I soccombenti avevano interposto gravame ed in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la suddetta eccezione ammissibile e fondata, la Corte di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria, condannando parte attrice al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso tale decisione, la donna ricorreva per cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omessa e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che le eccezioni sollevate da controparte non fossero soggette alla decadenza prevista dall’art. 167 c.p.c.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto tale censura non fondata anche se la motivazione della sentenza impugnata doveva essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

In particolare, la Cassazione ha rilevato la correttezza della decisione di merito di escludere che l’eccezione avanzata dai resistenti di non imputabilità dell’inadempimento, fosse un’eccezione in senso stretto, come tale soggetta alla decadenza prevista dall’art. 167 c.p.c., trattandosi in realtà di un’eccezione in senso lato; tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso non è condivisibile la qualificazione effettuata dalla Corte distrettuale di tale deduzione come mera difesa, anzichè di eccezione in senso lato. Il risultato non cambia perché entrambe non sono soggette alla decadenza ex articolo 167 c.p.c., a norma del quale, le eccezioni processuali e di merito non siano rilevabili d’ufficio vanno proposte nella comparsa di risposta. Orbene, le difese svolte dai convenuti nel giudizio di primo grado non erano mere difese, in quanto non si limitavano a negare la sussistenza o la fondatezza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ma vi opponevano un fatto diverso, non compreso tra quelli esibiti da controparte a fondamento della propria domanda. Pertanto, si trattava di eccezioni in senso lato, che secondo la definizione ricavabile dall’art. 2697 c.c., consistono nell’allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d’ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio. L’errore del giudice di merito di qualificare l’eccezione come mera difesa non ha comunque influito sulla decisione finale.

La Suprema Corte ha poi rammentato i criteri di riparto degli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale al fine di sostenere ulteriormente la qualificazione dell’eccezione di non imputabilità dell’inadempimento come eccezione in senso lato e non come mera difesa.

Dunque, l’eccezione in senso stretto consiste nella contrapposizione di quei fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto implicato dalla domanda, sono tali tanto che, in loro presenza, risulti accordato al convenuto un potere rivolto ad impugnandum jus, ossia una potestà esercitabile al fine di fare venir meno il diritto dell’avversario. Invece, per l’eccezione in senso stretto, non è sufficiente l’allegazione del fatto, ma bisogna che l’interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova: ciò che, in caso affermativo, postula il compimento di un apposito atto di manifestazione di volontà in tale senso.

In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese processuali.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 12980/2020>> SCARICA IL TESTO IN PDF