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La PEC diventa ora Domicilio Digitale, che va comunicato entro 1 ottobre 2020

Fonte: commercialistatelematico.com

Domicilio digitale (PEC): comunicazione entro il 1° ottobre 2020

Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese. Ma non per tutti: l’adempimento non è necessario per le imprese che hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC (se tuttora valido).

L’obbligo do comunicazione vale anche per i professionisti iscritti negli Ordini professionali (in tal senso la nota dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, ma anche altri Ordini professionali, vedi la Nota dei Veterinari, e cosi via).

CommercialistaTelematico aveva già segnalato l’obbligo dell’adempimento: Comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese

Lo precisa la Camera di Commercio di Firenze nella nota aggiornata al 7 settembre 2020 (ma anche altri enti ad esempio la Camera di Commercio di Padova, vedi nota del 31 agosto 2020).

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese  la propria PEC (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

Sono previste sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese sono invitate a:

– verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);

– controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;

– in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action.

Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS);

ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.

Anche i professionisti possono verificare se già risulta iscritto il loro Domicilio Digitale collegandosi a INI-PEC (ricordarsi di cliccare sulla casella “non sono un robot”)

Obbligo per i professionisti: nota dell’ODCEC di Milano

Domicilio digitale da comunicare entro il 1° Ottobre 2020

Gentile collega,

Ti ricordo che entro il 1° ottobre 2020 tutti i Professionisti sono tenuti a comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale” (indirizzo PEC), come disposto dall’ art. 37 del DL 76/2020 – decreto “Semplificazioni”.

Quest’obbligo normativo è tappa conclusiva di un percorso di digitalizzazione avviato a partire dal 2005.
La Posta Elettronica Certificata, strumento previsto da anni per lo svolgimento dell’attività professionale, diventa ora “domicilio digitale”, requisito essenziale per l’iscrizione all’Ordine.

A partire dal 1 Ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni (art. 16 DL 185/2008), l’Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC, e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, sarà costretto a sospendere l’iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (ex indirizzo PEC).

Ti consiglio, quindi, di verificare sul l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo economico INI- PEC (https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini) la presenza del Tuo indirizzo PEC.

Nel caso in cui il Tuo indirizzo PEC non fosse presente o fosse diverso da quello che hai in uso adesso, puoi inserirlo o aggiornarlo accedendo all’area riservata del sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano alla pagina “Modulistica Albo – Variazione Dati” (https://www.odcec.mi.it/login.aspx?ReturnUrl=%2FOrdine%2FIscritti%2Fvariazione-dati-albo) entro il 30 settembre p.v.>>.

Vincenzo D’Andò