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Giurisprudenza

SEQUESTRO PROBATORIO DI DATI INFORMATICI: LA CASSAZIONE CHIARISCE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TEMPORALE

Con la sentenza n. 543 dell’8 gennaio 2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da De Amicis e relatore D’Arcangelo, ha affrontato la questione della durata dei sequestri probatori su dispositivi informatici o telematici. Il Collegio ha ribadito la rilevanza costituzionale del principio di proporzionalità: il vincolo reale sui dati deve essere proporzionato già al momento dell’adozione della misura, ma ciò non implica l’obbligo di fissare termini esatti o inderogabili per le operazioni di estrapolazione e analisi. Il PM deve poter disporre di un termine ragionevole, modulabile in base alla complessità e quantità dei dati acquisiti, senza pregiudicare l’efficacia delle indagini. Eventuali eccessi nella durata del sequestro possono essere contestati dai titolari dei beni mediante istanza di restituzione e, in caso di rigetto, ricorso al GIP o al Tribunale del riesame, che verificheranno il rispetto del principio di proporzionalità. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che la pianificazione delle operazioni, pur senza date precise, fosse adeguata e compatibile con il diritto di difesa. La pronuncia segna un importante equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei diritti fondamentali, confermando che la proporzionalità temporale si valuta in termini ragionevoli e flessibili, senza compromettere l’efficacia delle indagini digitali.

Caterina Sollazzo

GIORNALISTA

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