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cose di giustizia

Usura bancaria: quali sono i tassi soglia

Fonte: laleggepertutti.it

La rilevazione del Tegm da parte di Bankitalia, i Decreti ministeriali trimestrali e il ruolo dei giudici nella verifica dell’usurarietà delle condizioni.

Sospetti che il tuo mutuo o prestito abbia un tasso eccessivo e possa rientrare nell’ipotesi di usura. Ma in questa materia occorre essere precisi e non si possono fare calcoli “ad occhio”. La legge impone i criteri e stabilisce precise formule per rilevare e calcolare i tassi praticati nelle varie forme di finanziamento ed anche nei rapporti di conto corrente, in caso di sconfinamento a debito.

Questi valori, però, non sono fissi ma cambiano nel corso del tempo, perché tengono conto dell’andamento dei tassi di mercato. Così il medesimo tasso potrebbe non risultare usurario per determinati periodi e invece diventare illecito in altri.

Le rilevazioni dei tassi vengono compiute dalla Banca d’Italia ogni tre mesi e i risultati vengono compendiati in un Decreto del ministro dell’Economia e Finanze che stabilisce i limiti da non superare. Da qui si arriva ad individuare esattamente, per ciascuna categoria di rapporti intrattenuti tra i clienti e gli istituti finanziari, quali sono i tassi soglia oltre i quali si realizza l’usura bancaria.

In alcuni casi, il giudice può disattendere questi dati e disapplicarli, perché queste fonti sono di livello inferiore alla legge e dunque non vincolano necessariamente l’Autorità giudiziaria nelle sue decisioni.

Indice

L’usura bancaria

La legge stabilisce che l’usura è un reato [1] e fissa il limite oltre il quale gli interessi praticati sono da considerare usurari. Il momento che rileva per questa verifica è quello iniziale, in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal loro eventuale pagamento.

Dunque, si intendono interessi usurari quelli che superano la soglia nel momento in cui sono promessi o convenuti nelle pattuizioni contrattuali, indipendentemente dal loro eventuale pagamento: conta il momento in cui sono venuti a maturazione e non quello dell’effettiva corresponsione.

Il limite oltre il quale gli interessi diventano usurari è predeterminato anch’esso dalla legge [2], ma in maniera variabile: il ministero dell’Economia e Finanze ha il compito di rilevare, con cadenza trimestrale, il tasso effettivo globale medio (Tegm) degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati.

Ma la legge si preoccupa di considerare usurari anche gli interessi inferiori a tale limite se «avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Quindi, il Tegm ha un valore relativo, dal quale in determinati casi il giudice si può discostare e dunque riconoscere l’usurarietà degli interessi anche quando risultano inferiori al limite predeterminato.

Il Tegm (Tasso Effettivo Globale Medio)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm) esprime la sintesi dei valori medi dei tassi effettivamente applicati dal sistema bancario alle diverse operazioni di credito e finanziamento: conti corrente, prestiti personali, mutui, leasing.

È un tasso omnicomprensivo, perché tiene conto delle commissioni applicate e delle remunerazioni previste in favore della banca a qualsiasi titolo in collegamento all’erogazione del credito,  escluse solo imposte e tasse.

Ogni trimestre, i tassi rilevati vengono riportati in appositi Decreti emanati dal ministero dell’Economia e Finanze (Mef) pubblicati in Gazzetta Ufficiale [3] e anche le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare questi dati nei loro locali aperti al pubblico.

Il calcolo del tasso soglia

Il Tegm è solo la base per il calcolo del tasso soglia oltre il quale scatta l’usura: il valore dell’operazione di riferimento (conto corrente, prestito, mutuo ecc.) deve essere aumentato di un quarto e al risultato bisogna aggiungere 4 punti percentuali; inoltre, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali [4].

Per rendere più agevole la consultazione, i Decreti ministeriali trimestrali riportano, a fianco dei tassi annui effettivi globali, anche i tassi soglia su base annua per ciascuna categoria di operazioni.

Ogni tipologia contrattuale ha dunque il suo tasso soglia, che in concreto sarà molto differente, pur nel medesimo periodo osservato, per un’apertura di credito in conto corrente rispetto ad un mutuo o a un prestito su carta di credito.

Il ruolo della Banca d’Italia

La Banca d’Italia è incaricata di eseguire, per conto del Mef, le rilevazioni trimestrali dei Tegm. Essa emana periodicamente le istruzioni necessarie, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento, e raccoglie i dati aggregati dagli operatori finanziari. In questo processo, non ci sono automatismi, perché i tassi applicati per ogni periodo dalle banche e dagli altri intermediari risentono delle condizioni di mercato, in continua evoluzione.

La Banca d’Italia per calcolare il Tegm tiene conto, come previsto dalla legge, di tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, ma non degli interessi moratori perché essi sono dovuti solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e dunque sono riferiti alle operazioni con andamento anomalo: inserirli nel Tegm significherebbe innalzare eccessivamente le soglie, provocando un danno alla clientela. Infatti, i Decreti trimestrali del Mef specificano sempre che «i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento».

Gli interessi di mora

Questo però non significa che gli interessi di mora siano sottratti alla normativa anti-usura: al contrario, una recentissima decisione della Cassazione a Sezioni Unite [5] ha stabilito che la disciplina in materia di usura comprende anche gli interessi moratori «intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

Questo significa che, pur mancando l’indicazione del tasso di mora nell’ambito del Tegm, gli interessi di mora dovranno essere considerati nella verifica di superamento del tasso soglia con la seguente formula, indicata dalla Suprema Corte: «Tegm, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto».

In proposito, considera che nelle recenti rilevazioni compiute da Bankitalia la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Per approfondire questo criterio di determinazione del tasso soglia leggi l’articolo “Mutui con usura: quali interessi entrano nel calcolo?“.

Usura bancaria: le pronunce dei giudici

Il giudice chiamato a decidere se nel caso concreto è integrata l’usura bancaria può, in casi limite, non considerare le rilevazioni della Banca d’Italia e le formule da essa adottate, perché gli atti e i provvedimenti emanati da tale organo amministrativo sono comunque soggetti alla legge: il giudice ordinario potrebbe riscontrare una violazione delle norme di rango primario e in tal caso ravvisare la loro illegittimità e dunque disapplicarli [6].

Ma chi denuncia la sussistenza di un’usura compiuta nei suoi confronti ha l’onere di evidenziare quali sarebbero i vizi presenti nelle formule matematiche approntate dalla Banca d’Italia nelle istruzioni da essa emanate per la rilevazione dei tassi: lo ha affermato una nuova ordinanza della Cassazione [7] in un caso in cui il ricorrente aveva omesso di spiegare in cosa consistesse l’errore.

Non basta, cioè, asserire che le formule di determinazione periodica dei tassi – che, come abbiamo visto, sono alla base dei Decreti ministeriali trimestrali – sono sbagliate nei criteri di calcolo o nella considerazione delle voci che le compongono; occorre, invece, evidenziare in cosa e perché esse non sarebbero conformi al dettato legislativo che il giudice deve applicare per stabilire se nella fattispecie sussista o meno l’usura.

Il caso deciso riguardava una doglianza circa il mancato inserimento delle commissioni di massimo scoperto, delle quali invece la Banca d’Italia aveva tenuto conto nei periodi osservati, dandone atto nell’esposizione della metodologia adottata, che era stata riportata anche nei relativi Decreti ministeriali.

Note

[1] Art. 644 Cod. pen.

[2] Art. 2 Legge 7 marzo 1996, n.108.

[3] Decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2020, con i Tegm validi per il terzo trimestre del 2020.

[4] D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha modificato l’art. 2, comma 4, della Legge n. 108/1996.

[5] Cass. Sez. Un. sent. n.19597/20 del 18 settembre 2020.

[6] Cass. Sez. Un. n. 16303/18 del 20 giugno 2018.

[7] Cass. ord. n. 20464/20 del 28 settembre 2020.