FURTO CON STRAPPO, LA CORTE COSTITUZIONALE: LEGITTIMA L’ASSENZA DELL’ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ
♦️Depositata la sentenza n. 171/2025♦️
La Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 171/2025 con cui ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze e dal GUP del Tribunale di Milano riguardo all’art. 624-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede l’attenuante della lieve entità per il reato di furto con strappo.
📍La decisione della Corte
Secondo i giudici costituzionali — Presidente Amoroso, Relatore Buscema — la mancata previsione di una riduzione di pena fino a un terzo non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché il furto con strappo presenta una natura criminosa particolarmente definita e omogenea, caratterizzata da una violenza percepita che incide direttamente sulla vittima.La Consulta ha evidenziato come tale reato comporti sempre un’intrusione nella sfera personale del soggetto passivo: anche quando non si verifica un contatto fisico diretto, l’azione dello scippatore avviene comunque attraverso il bene strappato dalla persona. Questo elemento, secondo la Corte, giustifica il trattamento sanzionatorio attualmente previsto dal legislatore.
📍L’elevata pericolosità dello scippo
Un altro profilo decisivo richiamato nella sentenza riguarda la pericolosità intrinseca dello scippo. Tale condotta, infatti, può facilmente degenerare in forme di violenza più gravi, con il rischio di lesioni fisiche o di ulteriori danni alla vittima. La Corte sottolinea inoltre come questo tipo di reato alimenti una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, elementi che incidono sulle abitudini quotidiane e sulla qualità della vita, potendo influenzare le scelte relative agli spostamenti e alla mobilità personale.
📍Conclusioni
Per la Consulta, dunque, il furto con strappo possiede una gravità tale — sia sul piano oggettivo sia sul piano dell’impatto sociale. La disciplina vigente resta pertanto pienamente conforme ai principi costituzionali.
