LIBERAZIONE ANTICIPATA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ: DEFINITIVA LA COMPETENZA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
La Cassazione, con la sentenza n. 37693/2025, ha risolto il conflitto tra il GIP e il Magistrato di Sorveglianza di Firenze su una richiesta di liberazione anticipata presentata da un condannato che stava espiando la pena tramite lavoro di pubblica utilità.I due giudici si erano dichiarati entrambi incompetenti: il GIP sosteneva che dovesse decidere la Sorveglianza, mentre la Sorveglianza riteneva che la competenza spettasse al GIP. La Cassazione, richiamando i precedenti del 2025, ha stabilito che la liberazione anticipata si applica anche al lavoro di pubblica utilità e che il giudice competente a concederla o negarla è sempre il Magistrato di Sorveglianza, perché l’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario attribuisce espressamente a questo organo il potere di decidere sul beneficio.La Corte ha quindi dichiarato la competenza della Sorveglianza di Firenze, chiudendo un contrasto che aveva generato più conflitti negli ultimi mesi. In sostanza: sì alla liberazione anticipata per chi svolge lavoro di pubblica utilità, e a decidere è il Magistrato di Sorveglianza, non il GIP.
